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Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990.
  L. 26-10-1995 n. 479
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 novembre 1995, n. 268, S.O.

   
• Epigrafe:
1 - 2 - 3 - 4
Convenzione
ArTICOLI :
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34

 


L. 26 ottobre 1995, n. 479 (1).

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990 (2).

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 novembre 1995, n. 268, S.O.

(2) Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.


1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990.

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2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della convenzione stessa.

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3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire sei milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Traduzione non ufficiale

Convenzione sull'ammissione temporanea

Preambolo

Le Parti Contraenti alla presente Convenzione elaborata sotto gli auspici del Consiglio di Cooperazione doganale,

ritenendo non soddisfacente la situazione attuale di molteplicità e dispersione delle Convenzioni doganali internazionali di ammissione temporanea,

considerando che questa situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi in avvenire quando nuovi casi di ammissione temporanea dovranno essere oggetto di una regolamentazione internazionale,

in considerazione dell'auspicio formulato dai rappresentanti del commercio e da altri ambienti interessati, di pervenire ad una agevolazione degli adempimenti per l'ammissione temporanea,

considerando che la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali ed in particolare l'adozione di uno strumento internazionale unico incorporante tutte le Convenzioni esistenti in materia di ammissione temporanea possono facilitare agli utenti l'osservanza delle disposizioni internazionali in vigore per quanto riguarda l'ammissione temporanea e contribuire efficacemente allo sviluppo del commercio internazionale e di altre forme di scambi internazionali,

convinte che uno strumento internazionale che proponga disposizioni uniformi in materia di ammissione temporanea potrà fornire vantaggi sostanziali per gli scambi internazionali e garantire un livello più elevato di semplificazione e di armonizzazione dei regimi doganali, obiettivo quest'ultimo essenziale del Consiglio di cooperazione doganale,

risolute ad agevolare l'ammissione temporanea mediante la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure, perseguendo obiettivi di natura economica, umanitaria, culturale, sociale o turistica,

considerando che l'adozione di modelli standardizzati di titoli di ammissione temporanea, come documenti doganali internazionali accompagnati da una garanzia internazionale, contribuirà ad agevolare le procedure di ammissione temporanea in caso di richiesta di un documento doganale e di una garanzia,

hanno convenuto quanto segue:

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Capitolo I - Disposizioni generali

Definizioni

Articolo 1

Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione:

a) l'espressione «ammissione temporanea» significa: il regime doganale in base al quale determinate merci (compresi i mezzi di trasporto) possono essere introdotte in un territorio doganale in temporanea esenzione dal pagamento del dazio di importazione, e senza che siano applicati divieti o restrizioni all'importazione di natura economica: Tali merci (compresi i mezzi di trasporto), devono essere importate per un fine specifico e la loro riesportazione deve essere prevista entro un determinato periodo, senza che esse abbiano subito modifiche, tranne un normale deprezzamento derivante dall'uso;

b) l'espressione «dazio di importazione» significa: i diritti doganali ed ogni altro diritto, imposta e dazio doganale o imposizioni varie percepite sull'importazione o in occasione dell'importazione di merci, compresi i mezzi di trasporto ad eccezione di dazi ed imposizioni il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;

c) l'espressione «garanzia» significa: ciò che comprova, per le Dogane, l'adempimento di un obbligo loro dovuto. La garanzia è detta globale quando garantisce l'esecuzione degli obblighi prescritti per le varie operazioni;

d) l'espressione «titolo di ammissione temporanea» significa: il documento doganale internazionale valido come dichiarazione doganale, che consente di identificare le merci compresi i mezzi di trasporto e che comporta una garanzia valida a livello internazionale intesa a coprire i dazi di importazione; tali titoli figurano alle appendici I e II dell'Annesso A;

e) l'espressione «Unione doganale o economica» significa: una unione costituita e composta dai membri di cui al paragrafo 1 dell'articolo 24 della presente Convenzione e avente competenza ad adottare una propria legislazione obbligatoria per i suoi membri nelle materie previste dalla presente Convenzione, ed a decidere - in base alle sue procedure interne - di firmare, ratificare o aderire alla presente Convenzione;

f) l'espressione «persona» significa: una persona sia fisica che morale, salvo se diversamente disposto dal contesto;

g) l'espressione «Consiglio» significa: l'organo instaurato dalla Convenzione istitutiva del Consiglio di cooperazione doganale, Bruxelles 15 dicembre 1950;

h) l'espressione «ratifica» significa: la ratifica vera e propria, l'accettazione o l'approvazione.

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Capitolo II - Settore di applicazione della Convenzione

Articolo 2

1. Ciascuna Parte contraente si impegna a concedere l'ammissione temporanea alle condizioni previste dalla presente Convenzione, alle merci - compresi i mezzi di trasporto - che sono oggetto degli Annessi alla presente Convenzione.

2. Fatte salve le disposizioni dell'Annesso E l'ammissione temporanea è concessa in sospensione totale del dazio d'importazione, senza che siano applicati divieti o restrizione all'importazione di natura economica.

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Struttura degli Annessi

Articolo 3

Ciascun Annesso alla presente Convenzione contiene in linea di massima:

a) le definizioni dei principali termini doganali utilizzati nel presente Annesso;

b) le particolari disposizioni applicabili alle merci, compresi i mezzi di trasporto che sono oggetto dell'Annesso.

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Capitolo III - Disposizioni particolari

Documento e garanzia

Articolo 4

1. A meno che un Annesso non disponga diversamente, ciascuna Parte contraente ha diritto di subordinare l'ammissione temporanea delle merci, compresi i mezzi di trasporto, alla presentazione di un documento doganale ed alla formazione di una garanzia.

2. Se, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra, è richiesta una garanzia, le persone che effettuano abitualmente operazioni di ammissione temporanea possono essere autorizzate a formare una garanzia globale.

3. Salvo disposizioni contrarie previste in un Annesso, l'importo della garanzia non sarà superiore all'importo del dazio di importazione la cui esazione è sospesa.

4. Per le merci - compresi i mezzi di trasporto - sottoposte a divieti o restrizioni all'importazione derivanti da leggi e regolamenti nazionali, può essere richiesta una garanzia complementare a condizioni determinate dalla legislazione nazionale.

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Titoli di ammissione temporanea

Articolo 5

Fatte salve le operazioni di ammissione temporanea dell'Annesso E, ciascuna Parte contraente accetta, in luogo dei suoi documenti nazionali e a titolo di garanzia delle somme di cui all'articolo 8 dell'Annesso A, ogni titolo di ammissione temporanea valido per il suo territorio, rilasciato ed utilizzato alle condizioni determinate in tale Annesso per le merci, compresi i mezzi di trasporto, temporaneamente importate in attuazione degli altri Annessi alla presente Convenzione da detta Parte eventualmente accettati.

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Individuazione

Articolo 6

Ciascuna Parte contraente può subordinare l'ammissione temporanea delle merci, compresi i mezzi di trasporto, a condizione che esse possano essere identificate all'atto della cessazione dell'ammissione temporanea.

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Periodo di riesportazione

Articolo 7

1. Le merci (compresi i mezzi di trasporto) che usufruiscono dell'ammissione temporanea, devono essere riesportate compresi i mezzi di trasporto, entro un determinato periodo considerato sufficiente ai fini dell'ottenimento del fine dell'ammissione temporanea. Tale periodo è stabilito individualmente in ciascun Annesso.

2. Le autorità doganali possono sia concedere un termine più lungo di quello previsto in ciascun Annesso, sia prorogare il termine iniziale.

3. Se le merci (compresi i mezzi di trasporto) poste in ammissione temporanea, non possono essere riesportate a seguito di un sequestro diverso da un sequestro effettuato dietro richiesta legale di privati, l'obbligo di riesportazione è sospeso per tutta la durata del sequestro.

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Trasferimento dell'ammissione temporanea

Articolo 8

Ciascuna Parte contraente può a richiesta autorizzare il trasferimento del beneficio del regime dell'ammissione temporanea ad ogni altra persona:

a) se tale persona si conforma alle condizioni previste dalla presente Convenzione, e

b) se essa subentra negli obblighi del beneficiario iniziale dell'ammissione temporanea.

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Cessazione dell'ammissione temporanea

Articolo 9

Di regola la cessazione normale dell'ammissione temporanea ha luogo con la riesportazione delle merci, (compresi i mezzi di trasporto) che hanno usufruito dell'ammissione temporanea.

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Articolo 10

Le merci in ammissione temporanea, compresi i mezzi di trasporto possono essere riesportate in una o più spedizioni.

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Articolo 11

Le merci in ammissione temporanea, compresi i mezzi di trasporto possono essere riesportate attraverso un Ufficio doganale diverso da quello di importazione.

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Altri possibili casi di cessazione

Articolo 12

La cessazione dell'ammissione temporanea può essere ottenuta con l'accordo delle autorità competenti mediante la sistemazione delle merci (compresi i mezzi di trasporto) in porti franchi o zone franche, in magazzini doganali o sotto il regime di transito doganale, in vista di una loro ulteriore esportazione o di ogni altra destinazione autorizzata.

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Articolo 13

La cessazione dell'ammissione temporanea può essere ottenuta quando le merci vengono destinate al consumo interno se ciò è giustificato dalle circostanze e autorizzato dalla legislazione nazionale, sotto riserva che siano soddisfatte le condizioni e le formalità applicabili in questo caso.

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Articolo 14

1. La cessazione dell'ammissione temporanea può essere ottenuta se le merci (compresi i mezzi di trasporto) che sono state gravemente danneggiate, a causa di incidenti o di forza maggiore, sono, in base ad una decisione delle autorità doganali:

a) soggette al dazio di importazione dovuto alla data della loro presentazione in dogana in condizioni danneggiate ai fini della cessazione dell'ammissione temporanea; oppure

b) rilasciate, senza obbligo di pagamento, alle autorità competenti del territorio di ammissione temporanea; nel qual caso il beneficiario dell'ammissione temporanea sarà esonerato dal pagamento del dazio di importazione; oppure

c) distrutte, sotto controllo ufficiale, a spese degli interessati, i detriti e le parti ricuperate essendo soggette, in caso di immissione sul mercato del consumo, al dazio di importazione dovuto alla data ed in base alle condizioni in cui le merci erano state presentate in dogana dopo un incidente o forza maggiore.

2. La cessazione dell'ammissione temporanea può altresì essere ottenuta se, dietro richiesta dell'interessato ed in base alla decisione delle autorità doganali, le merci, compresi i mezzi di trasporto vengono destinate ad una delle destinazioni di cui ai capoversi b) o c) del paragrafo 1 precedente.

3. La cessazione dell'ammissione temporanea può altresì essere ottenuta a richiesta dell'interessato se quest'ultimo giustifica con soddisfazione delle autorità doganali la distruzione o la perdita totale delle merci, compresi i mezzi di trasporto, a causa di incidente o di forza maggiore. In questo caso, il beneficiario dell'ammissione temporanea sarà esonerato dal pagamento del dazio di importazione.

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Capitolo IV - Disposizioni varie

Riduzione degli adempimenti

Articolo 15

Ciascuna Parte riduce al minimo gli adempimenti doganali derivanti dalle agevolazioni previste dalla presente Convenzione e pubblica il prima possibile, i regolamenti relativi a tali adempimenti.

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Autorizzazione preliminare

Articolo 16

1. Se l'ammissione temporanea è subordinata ad una autorizzazione preliminare, quest'ultima dovrà essere concessa dall'Ufficio doganale competente nei più brevi termini possibili.

2. Se, in casi eccezionali, è richiesta un'autorizzazione diversa da quella doganale, essa sarà concessa nei più brevi termini possibili.

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Agevolazioni minime

Articolo 17

Le disposizioni della presente Convenzione stabiliscono un minimo di agevolazioni da concedere e non frappongono ostacoli all'applicazione di agevolazioni maggiori che le Parti contraenti concedono o potrebbero concedere in virtù sia di disposizioni unilaterali sia di accordi bilaterali o multilaterali.

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Unioni doganali o economiche

Articolo 18

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione i territori delle Parti contraenti che costituiscono un'unione doganale od economica possono essere considerati come un unico territorio.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione esclude il diritto per le Parti contraenti che costituiscono un'Unione doganale o economica di prevedere norme particolari applicabili alle operazioni di ammissione temporanea sul territorio di questa Unione sempre che tali norme non riducano le agevolazioni previste dalla presente Convenzione.

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Divieti e restrizioni

Articolo 19

Le disposizioni della presente Convenzione non ostacolano l'attuazione dei divieti e delle restrizioni derivanti da leggi e regolamenti nazionali, fondate su considerazioni di natura non economica quali considerazioni di moralità o di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di igiene o di sanità pubblica o su considerazioni di carattere veterinario o fito-sanitario o relative alla protezione delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, oppure relative alla protezione dei diritti di autore e della proprietà industriale.

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Infrazioni

Articolo 20

1. Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione esporrà il trasgressore, nel territorio della Parte contraente dove è stata commessa l'infrazione, alle sanzioni previste dalla legislazione di tale Parte contraente.

2. Qualora non sia possibile determinare il territorio sul quale una irregolarità è stata commessa, si riterrà che essa è stata commessa sul territorio della Parte contraente dove è stata constatata.

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Cambio di informazioni

Articolo 21

Le Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente a richiesta e nella misura autorizzata dalla legislazione nazionale, le informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

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Capitolo V - Disposizioni finali

Comitato di gestione

Articolo 22

1. Un Comitato di gestione è costituito per esaminare l'attuazione della presente Convenzione, studiare i provvedimenti volti ad assicurare una interpretazione ed una attuazione uniformi della Convenzione ed esaminare ogni emendamento proposto.

2. Le Parti contraenti sono membri del Comitato di gestione. Il Comitato può decidere che l'amministrazione competente di ogni Membro, Stato o territorio doganale individuale di cui all'articolo 24 della presente Convenzione che non è Parte contraente, nonché i rappresentanti delle Organizzazioni internazionali, possono, trattandosi di questioni che li interessano, assistere alle sessioni del Comitato in qualità di osservatori.

3. Il Consiglio fornisce al Comitato i necessari servizi di segretariato.

4. Il Comitato procede in occasione di ciascuna sua sessione, ad eleggere il suo Presidente e Vice-Presidente.

5. Le amministrazioni competenti delle Parti contraenti comunicano al Consiglio proposte motivate di emendamenti alla presente Convenzione, nonché le domande di iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno delle sessioni del Comitato. Il Consiglio trasmette tali comunicazioni alle autorità competenti delle Parti contraenti ed a quei Membri, Stati o territori doganali, di cui all'articolo 24 della presente Convenzione, che non sono Parti contraenti.

6. Il Consiglio convoca il Comitato ad una data stabilita da quest'ultimo, nonché su richiesta delle amministrazioni competenti di almeno due Parti contraenti. Esso distribuisce il progetto di ordine del giorno alle amministrazioni competenti delle Parti contraenti ed a quei Membri, Stati o territori doganali di cui all'articolo 24 della presente Convenzione, che non sono Parti contraenti, almeno sei mesi prima della sessione del Comitato.

7. Su decisione del Comitato adottato in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio invita le amministrazioni competenti di quei Membri, Stati o territori doganali di cui all'Articolo 24, che non sono Parti contraenti, nonché le organizzazioni internazionali interessate, a farsi rappresentare da osservatori alle sessioni del Comitato.

8. Le proposte sono messe ai voti. Ciascuna Parte contraente rappresentata alla riunione dispone di un voto. Le proposte diverse dalle proposte di emendamento alla presente Convenzione sono adottate dal Comitato a maggioranza dei voti espressi dai Membri presenti e votanti. Le proposte di emendamento alla presente Convenzione sono adottate a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti.

9. In caso di applicazione del paragrafo 7 dell'articolo 24 della presente Convenzione, le Unioni doganali o economiche Parti alla Convenzione dispongono, in caso di votazione, solo di un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai loro Membri che sono Parti contraenti alla presente Convenzione.

10. Il Comitato adotta un rapporto prima della chiusura della sua sessione.

11. In assenza di disposizioni pertinenti nel presente articolo il Regolamento interno del Consiglio sarà applicabile a meno che il Comitato non decida diversamente.

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Soluzione delle controversie

Articolo 23

1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti per quanto concerne l'interpretazione o l'attuazione della presente Convenzione sarà risolta per quanto possibile per mezzo di negoziati tra tali Parti.

2. Ogni controversia che non è risolta per via negoziale sarà deferita dalle Parti alla controversia al Comitato di gestione, il quale esaminerà la controversia e formulerà raccomandazioni per la sua soluzione.

3. Le Parti alla controversia possono decidere in anticipo di comune accordo di accettare le raccomandazioni del Comitato di gestione.

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Firma, ratifica ed adesione

Articolo 24

1. Ogni Membro del Consiglio ed ogni Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue Istituzioni specializzate può divenire Parte contraente alla presente Convenzione:

a) firmandola, senza riserva di ratifica;

b) depositando uno strumento di ratifica dopo averla firmata sotto riserva di ratifica;

c) aderendovi.

2. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia nel corso delle sessioni del Consiglio durante le quali è stata adottata sia, in seguito, presso la sede del Consiglio a Bruxelles, fino al 30 giugno 1991. Dopo questa data la Convenzione sarà aperta all'adesione dei predetti Membri.

3. Ogni Stato o governo di ogni distinto territorio doganale, proposto da una Parte Contraente ufficialmente incaricata della conduzione delle sue relazioni diplomatiche, ma autonomo nella conduzione delle sue relazioni commerciali, che non è membro delle Organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al quale un invito è stato rivolto a tal fine dal Depositario a richiesta del Comitato di gestione, può divenire Parte Contraente alla presente Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore.

4. Ogni Membro, Stato o territorio doganale di cui ai paragrafi 1 o 3 del presente articolo specifica, all'atto di firmare o di ratificare la presente Convenzione o di aderirvi, gli Annessi che accetta, rimanendo inteso che è tenuto ad accettare l'Annesso A ed almeno un altro Annesso. Esso può in seguito notificare il Depositario che accetta uno o più altri Annessi.

5. Le Parti contraenti che accettano ogni nuovo Annesso che il Comitato di gestione decide di incorporare alla presente Convenzione, notificano il Depositario in tal senso, in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo.

6. Le Parti contraenti notificano al Depositario le condizioni di applicazione o le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 8, e dell'articolo 24, paragrafo 7 della presente Convenzione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 dell'Annesso A, dell'articolo 4 dell'Annesso E. Esse notificano altresì ogni modifica sopravvenuta nell'attuazione delle presenti disposizioni.

7. Ogni Unione doganale o economica può, in conformità con le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Articolo, divenire Parte Contraente alla presente Convenzione. L'Unione doganale o economica informa il Depositario sulla sua competenza in relazione alle materie regolate della presente Convenzione. Tale Unione doganale o economica, Parte contraente alla presente Convenzione, esercita per le questioni di sua competenza, diritti a nome proprio ed adempie alle responsabilità conferite dalla presente Convenzione ai suoi Membri che sono Parti Contraenti alla presente Convenzione. In tal caso, questi Membri non sono abilitati ad esercitare individualmente tali diritti, compreso il diritto di voto.

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Depositario

Articolo 25

1. La presente Convenzione, tutte le firme con o senza riserva di ratifica e tutti gli strumenti di ratifica e di adesione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio.

2. Il Depositario:

a) riceve i testi originali della presente Convenzione e provvede alla loro custodia;

b) predispone copie certificate conformi dei testi originali della presente Convenzione e le trasmette ai Membri ed alle Unioni Doganali o economiche di cui ai paragrafi 1 e 7 dell'articolo 24 della presente Convenzione;

c) riceve ogni firma con o senza riserva di ratifica, ogni ratifica o adesione alla presente Convenzione, riceve e custodisce tutti gli strumenti, notifiche e comunicazioni relative alla presente Convenzione;

d) esamina se una firma, uno strumento, una notifica o una comunicazione relativa alla presente Convenzione è redatta in buona e debita forma e, se del caso, notifica il caso alla Parte contraente in causa;

e) notifica alle Parti contraenti alla presente Convenzione, agli altri firmatari, ai Membri del Consiglio che non sono Parti Contraenti alla presente Convenzione ed al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

- le firme, ratifiche, adesioni ed accettazioni di Annessi di cui all'articolo 24 della presente Convenzione;

- i nuovi Annessi che il Comitato di gestione decide di incorporare alla Convenzione;

- la data alla quale la presente Convenzione e ciascuno dei suoi Annessi entrano in vigore in conformità con l'articolo 26;

- le notifiche ricevute in conformità con gli articoli 8, 24, 29, 30 e 32 della presente Convenzione;

- le denunce ricevute in conformità con l'articolo 31 della presente Convenzione;

- gli emendamenti ritenuti accettati secondo l'articolo 32 della presente Convenzione e la data della loro entrata in vigore.

3. Se una divergenza sorge tra una Parte contraente ed il Depositario riguardo all'adempimento delle funzioni di quest'ultimo, il Depositario o detta Parte debbono sottoporre la questione all'attenzione delle altre Parti Contraenti e dei firmatari o, se del caso, al Consiglio.

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Entrata in vigore

Articolo 26

1. La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque dei Membri o delle Unioni doganali o economiche di cui ai paragrafi 1 e 7 dell'articolo 24 di cui sopra abbiano firmato la presente Convenzione senza riserva di ratifica o depositato il loro strumento di ratifica o di adesione.

2. Nei confronti di ogni Parte Contraente che firma la presente Convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifica o vi aderisce, dopo che cinque Membri o Unioni doganali o economiche abbiano sia firmato la Convenzione senza riserva di ratifica, sia depositato il loro strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che detta parte Contraente ha firmato senza riserva di ratifica o depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

3. Ogni Annesso alla presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque Membri o Unioni doganali o economiche hanno accettato tale Annesso.

4. Per ogni Parte Contraente che accetta un Annesso dopo che cinque Membri o Unioni doganali o economiche l'hanno accettato, l'Annesso entra in vigore tre mesi dopo che tale Parte Contraente ha notificato la sua accettazione. Tuttavia nessun Annesso entra in vigore nei confronti di una Parte contraente prima dell'entrata in vigore della stessa Convenzione nei confronti di tale Parte Contraente.

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Disposizioni abrogatorie

Articolo 27

All'entrata in vigore di un Annesso alla presente Convenzione che comporta una disposizione abrogatoria, tale Annesso abrogherà e sostituirà le Convenzioni e le disposizioni delle Convenzioni che sono oggetto della disposizione abrogatoria nelle relazioni tra le Parti Contraenti che hanno accettato tale Annesso e che sono Parti contraenti alle Convenzioni.

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Convenzioni ed Annessi

Articolo 28

1. Per quanto concerne l'attuazione della presente Convenzione, gli Annessi in vigore nei confronti di una Parte contraente sono parte integrante della Convenzione; per quanto concerne tale Parte contraente, ogni riferimento alla Convenzione si applica dunque anche a tali Annessi.

2. Ai fini del voto in seno al Comitato di gestione, ciascun Annesso è considerato come costituente una Convenzione individuale.

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Riserve

Articolo 29

1. Si riterrà che ciascuna Parte contraente che accetta un Annesso, accetta tutte le disposizioni contenute in tale Annesso a meno che essa non notifichi al Depositario, all'atto dell'accettazione di tale Annesso o successivamente, la disposizione o le disposizioni per le quali essa formula delle riserve, sempre che tale possibilità sia prevista nell'Annesso in questione, indicando le differenze esistenti tra le norme della sua legislazione nazionale e le disposizioni in questione.

2. Ciascuna Parte Contraente esamina almeno ogni cinque anni, le disposizioni riguardo alle quale essa ha formulato riserve, le raffronta alle disposizioni della sua legislazione nazionale e notifica al Depositario le risultanze di tale esame.

3. Ogni Parte Contraente che ha formulato delle riserve può in ogni tempo ritirarle, in tutto o in parte, mediante notifica al Depositario indicando la data alla quale queste riserve sono state ritirate.

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Estensione territoriale

Articolo 30

1. Ogni Parte contraente può, sia al momento della firma senza riserva di ratifica, della ratifica o dell'adesione, sia successivamente, notificare al Depositario che la presente Convenzione si estende all'insieme o ad alcuni dei sui territori le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilità. Tale notifica ha effetto tre mesi dopo la data alla quale il Depositario la riceve. Tuttavia la Convenzione non può divenire applicabile ai territori designati nella notifica prima di essere entrata in vigore nei confronti della Parte Contraente interessata.

2. Ogni Parte Contraente che, in attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, ha notificato che la presente Convenzione si estende ad un territorio le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilità, può notificare al Depositario, in conformità con le condizioni previste all'articolo 31 della presente Convenzione, che tale territorio cesserà di applicare la Convenzione.

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Denuncia

Articolo 31

1. La presente Convenzione è stipulata per una durata illimitata. Tuttavia, ogni Parte contraente può denunciarla in ogni tempo dopo la data della sua entrata in vigore così come stabilita all'articolo 26 della presente Convenzione.

2. La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Depositario.

3. La denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento dello strumento di denuncia da parte del Depositario.

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono altresì applicabili per quanto concerne gli Annessi alla Convenzione, ogni Parte contraente avendo facoltà, in qualsiasi momento dopo la data della loro entrata in vigore così come stabilita all'articolo 26, di ritirare la sua accettazione di uno o più Annessi. La Parte contraente che ritira la sua accettazione di tutti gli Annessi è considerata come avente denunciato la Convenzione. Inoltre una Parte contraente che ritira la sua accettazione dell'Annesso A, pur continuando ad accettare altri Annessi, è considerata come avente denunciato la Convenzione.

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Procedura di emendamento

Articolo 32

1. Il Comitato di gestione, riunito in conformità con le condizioni previste all'articolo 22 della presente Convenzione, può raccomandare emendamenti alla presente Convenzione nonché ai suoi Annessi.

2. Il testo di ogni emendamento in tal modo raccomandato è comunicato dal Depositario alle Parti contraenti alla presente Convenzione, agli altri firmatari ed ai membri del Consiglio che non sono Parti contraenti alla presente Convenzione.

3. Ogni raccomandazione di emendamento comunicata in conformità con il paragrafo precedente entra in vigore nei confronti di tutte le Parti contraenti entro sei mesi a decorrere dallo scadere del periodo di dodici mesi successivo alla data della comunicazione della raccomandazione di emendamento, qualora nessuna obiezione a tale raccomandazione di emendamento sia stata notificata al depositario da una Parte contraente durante questo periodo.

4. Se un'obiezione alla raccomandazione di emendamento è stata notificata al depositario da una Parte contraente prima dello scadere del periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si considera che l'emendamento non è stato accettato ed esso non produce effetto.

5. Ai fini della notifica di un'obiezione, ciascun Annesso è considerato come costituente una Convenzione individuale.

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Accettazione degli emendamenti

Articolo 33

1. Si riterrà che ogni Parte contraente che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce, abbia accettato gli emendamenti entrati in vigore alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

2. Si riterrà che ogni Parte contraente che accetta un Annesso abbia accettato gli emendamenti a tale Annesso entrati in vigore alla data alla quale essa notifica la sua accettazione al Depositario, salvo se essa formula riserve in conformità con le disposizioni dell'articolo 29 della presente Convenzione.

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Registrazione e Testi autentici

Articolo 34

In conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite dietro richiesta del Depositario.

In sede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Istanbul il ventisei giugno 1990, in un unico esemplare, in lingua inglese e francese entrambe i testi facenti ugualmente fede. Il Depositario è invitato a predisporre ed a divulgare traduzioni facenti fede della presente Convenzione in lingua araba, cinese, russa e spagnola.

(Si omettono gli allegati)

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