L.
26 ottobre 1995, n. 479 (1).
Ratifica ed esecuzione
della convenzione sull'ammissione temporanea di merci,
con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990 (2).
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(1) Pubblicata
nella Gazz. Uff. 16 novembre 1995, n. 268, S.O.
(2) Si riporta
soltanto il testo della traduzione non ufficiale.
1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la convenzione sull'ammissione temporanea
di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno
1990.
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2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione
di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto
dall'articolo 26 della convenzione stessa.
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3.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in lire sei milioni annui a decorrere
dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Traduzione
non ufficiale
Convenzione sull'ammissione temporanea
Preambolo
Le Parti Contraenti
alla presente Convenzione elaborata sotto gli auspici
del Consiglio di Cooperazione doganale,
ritenendo non
soddisfacente la situazione attuale di molteplicità
e dispersione delle Convenzioni doganali internazionali
di ammissione temporanea,
considerando
che questa situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi
in avvenire quando nuovi casi di ammissione temporanea
dovranno essere oggetto di una regolamentazione internazionale,
in considerazione
dell'auspicio formulato dai rappresentanti del commercio
e da altri ambienti interessati, di pervenire ad una
agevolazione degli adempimenti per l'ammissione temporanea,
considerando
che la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi
doganali ed in particolare l'adozione di uno strumento
internazionale unico incorporante tutte le Convenzioni
esistenti in materia di ammissione temporanea possono
facilitare agli utenti l'osservanza delle disposizioni
internazionali in vigore per quanto riguarda l'ammissione
temporanea e contribuire efficacemente allo sviluppo
del commercio internazionale e di altre forme di scambi
internazionali,
convinte che
uno strumento internazionale che proponga disposizioni
uniformi in materia di ammissione temporanea potrà
fornire vantaggi sostanziali per gli scambi internazionali
e garantire un livello più elevato di semplificazione
e di armonizzazione dei regimi doganali, obiettivo
quest'ultimo essenziale del Consiglio di cooperazione
doganale,
risolute ad agevolare
l'ammissione temporanea mediante la semplificazione
e l'armonizzazione delle procedure, perseguendo obiettivi
di natura economica, umanitaria, culturale, sociale
o turistica,
considerando
che l'adozione di modelli standardizzati di titoli
di ammissione temporanea, come documenti doganali
internazionali accompagnati da una garanzia internazionale,
contribuirà ad agevolare le procedure di ammissione
temporanea in caso di richiesta di un documento doganale
e di una garanzia,
hanno convenuto
quanto segue:
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Capitolo
I - Disposizioni generali
Definizioni
Articolo
1
Ai fini dell'attuazione
della presente Convenzione:
a) l'espressione
«ammissione temporanea» significa: il regime doganale
in base al quale determinate merci (compresi i mezzi
di trasporto) possono essere introdotte in un territorio
doganale in temporanea esenzione dal pagamento del
dazio di importazione, e senza che siano applicati
divieti o restrizioni all'importazione di natura economica:
Tali merci (compresi i mezzi di trasporto), devono
essere importate per un fine specifico e la loro riesportazione
deve essere prevista entro un determinato periodo,
senza che esse abbiano subito modifiche, tranne un
normale deprezzamento derivante dall'uso;
b) l'espressione
«dazio di importazione» significa: i diritti doganali
ed ogni altro diritto, imposta e dazio doganale o
imposizioni varie percepite sull'importazione o in
occasione dell'importazione di merci, compresi i mezzi
di trasporto ad eccezione di dazi ed imposizioni il
cui importo è limitato al costo approssimativo dei
servizi resi;
c) l'espressione
«garanzia» significa: ciò che comprova, per le Dogane,
l'adempimento di un obbligo loro dovuto. La garanzia
è detta globale quando garantisce l'esecuzione degli
obblighi prescritti per le varie operazioni;
d) l'espressione
«titolo di ammissione temporanea» significa: il documento
doganale internazionale valido come dichiarazione
doganale, che consente di identificare le merci compresi
i mezzi di trasporto e che comporta una garanzia valida
a livello internazionale intesa a coprire i dazi di
importazione; tali titoli figurano alle appendici
I e II dell'Annesso A;
e) l'espressione
«Unione doganale o economica» significa: una unione
costituita e composta dai membri di cui al paragrafo
1 dell'articolo 24 della presente Convenzione e avente
competenza ad adottare una propria legislazione obbligatoria
per i suoi membri nelle materie previste dalla presente
Convenzione, ed a decidere - in base alle sue procedure
interne - di firmare, ratificare o aderire alla presente
Convenzione;
f) l'espressione
«persona» significa: una persona sia fisica che morale,
salvo se diversamente disposto dal contesto;
g) l'espressione
«Consiglio» significa: l'organo instaurato dalla Convenzione
istitutiva del Consiglio di cooperazione doganale,
Bruxelles 15 dicembre 1950;
h) l'espressione
«ratifica» significa: la ratifica vera e propria,
l'accettazione o l'approvazione.
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Capitolo
II - Settore di applicazione della Convenzione
Articolo
2
1. Ciascuna Parte
contraente si impegna a concedere l'ammissione temporanea
alle condizioni previste dalla presente Convenzione,
alle merci - compresi i mezzi di trasporto - che sono
oggetto degli Annessi alla presente Convenzione.
2. Fatte salve
le disposizioni dell'Annesso E l'ammissione temporanea
è concessa in sospensione totale del dazio d'importazione,
senza che siano applicati divieti o restrizione all'importazione
di natura economica.
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Struttura
degli Annessi
Articolo
3
Ciascun Annesso
alla presente Convenzione contiene in linea di massima:
a) le
definizioni dei principali termini doganali utilizzati
nel presente Annesso;
b) le
particolari disposizioni applicabili alle merci, compresi
i mezzi di trasporto che sono oggetto dell'Annesso.
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Capitolo
III - Disposizioni particolari
Documento
e garanzia
Articolo
4
1. A meno che
un Annesso non disponga diversamente, ciascuna Parte
contraente ha diritto di subordinare l'ammissione
temporanea delle merci, compresi i mezzi di trasporto,
alla presentazione di un documento doganale ed alla
formazione di una garanzia.
2. Se, in applicazione
delle disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra, è
richiesta una garanzia, le persone che effettuano
abitualmente operazioni di ammissione temporanea possono
essere autorizzate a formare una garanzia globale.
3. Salvo disposizioni
contrarie previste in un Annesso, l'importo della
garanzia non sarà superiore all'importo del dazio
di importazione la cui esazione è sospesa.
4. Per le merci
- compresi i mezzi di trasporto - sottoposte a divieti
o restrizioni all'importazione derivanti da leggi
e regolamenti nazionali, può essere richiesta una
garanzia complementare a condizioni determinate dalla
legislazione nazionale.
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Titoli
di ammissione temporanea
Articolo
5
Fatte salve le
operazioni di ammissione temporanea dell'Annesso E,
ciascuna Parte contraente accetta, in luogo dei suoi
documenti nazionali e a titolo di garanzia delle somme
di cui all'articolo 8 dell'Annesso A, ogni titolo
di ammissione temporanea valido per il suo territorio,
rilasciato ed utilizzato alle condizioni determinate
in tale Annesso per le merci, compresi i mezzi di
trasporto, temporaneamente importate in attuazione
degli altri Annessi alla presente Convenzione da detta
Parte eventualmente accettati.
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Individuazione
Articolo
6
Ciascuna Parte
contraente può subordinare l'ammissione temporanea
delle merci, compresi i mezzi di trasporto, a condizione
che esse possano essere identificate all'atto della
cessazione dell'ammissione temporanea.
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Periodo
di riesportazione
Articolo
7
1. Le merci (compresi
i mezzi di trasporto) che usufruiscono dell'ammissione
temporanea, devono essere riesportate compresi i mezzi
di trasporto, entro un determinato periodo considerato
sufficiente ai fini dell'ottenimento del fine dell'ammissione
temporanea. Tale periodo è stabilito individualmente
in ciascun Annesso.
2. Le autorità
doganali possono sia concedere un termine più lungo
di quello previsto in ciascun Annesso, sia prorogare
il termine iniziale.
3. Se le merci
(compresi i mezzi di trasporto) poste in ammissione
temporanea, non possono essere riesportate a seguito
di un sequestro diverso da un sequestro effettuato
dietro richiesta legale di privati, l'obbligo di riesportazione
è sospeso per tutta la durata del sequestro.
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Trasferimento
dell'ammissione temporanea
Articolo
8
Ciascuna Parte
contraente può a richiesta autorizzare il trasferimento
del beneficio del regime dell'ammissione temporanea
ad ogni altra persona:
a) se
tale persona si conforma alle condizioni previste
dalla presente Convenzione, e
b) se
essa subentra negli obblighi del beneficiario iniziale
dell'ammissione temporanea.
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Cessazione
dell'ammissione temporanea
Articolo
9
Di regola la
cessazione normale dell'ammissione temporanea ha luogo
con la riesportazione delle merci, (compresi i mezzi
di trasporto) che hanno usufruito dell'ammissione
temporanea.
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Articolo
10
Le merci in ammissione
temporanea, compresi i mezzi di trasporto possono
essere riesportate in una o più spedizioni.
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Articolo
11
Le merci in ammissione
temporanea, compresi i mezzi di trasporto possono
essere riesportate attraverso un Ufficio doganale
diverso da quello di importazione.
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Altri
possibili casi di cessazione
Articolo
12
La cessazione
dell'ammissione temporanea può essere ottenuta con
l'accordo delle autorità competenti mediante la sistemazione
delle merci (compresi i mezzi di trasporto) in porti
franchi o zone franche, in magazzini doganali o sotto
il regime di transito doganale, in vista di una loro
ulteriore esportazione o di ogni altra destinazione
autorizzata.
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Articolo
13
La cessazione
dell'ammissione temporanea può essere ottenuta quando
le merci vengono destinate al consumo interno se ciò
è giustificato dalle circostanze e autorizzato dalla
legislazione nazionale, sotto riserva che siano soddisfatte
le condizioni e le formalità applicabili in questo
caso.
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Articolo
14
1. La cessazione
dell'ammissione temporanea può essere ottenuta se
le merci (compresi i mezzi di trasporto) che sono
state gravemente danneggiate, a causa di incidenti
o di forza maggiore, sono, in base ad una decisione
delle autorità doganali:
a) soggette
al dazio di importazione dovuto alla data della loro
presentazione in dogana in condizioni danneggiate
ai fini della cessazione dell'ammissione temporanea;
oppure
b) rilasciate,
senza obbligo di pagamento, alle autorità competenti
del territorio di ammissione temporanea; nel qual
caso il beneficiario dell'ammissione temporanea sarà
esonerato dal pagamento del dazio di importazione;
oppure
c) distrutte,
sotto controllo ufficiale, a spese degli interessati,
i detriti e le parti ricuperate essendo soggette,
in caso di immissione sul mercato del consumo, al
dazio di importazione dovuto alla data ed in base
alle condizioni in cui le merci erano state presentate
in dogana dopo un incidente o forza maggiore.
2. La cessazione
dell'ammissione temporanea può altresì essere ottenuta
se, dietro richiesta dell'interessato ed in base alla
decisione delle autorità doganali, le merci, compresi
i mezzi di trasporto vengono destinate ad una delle
destinazioni di cui ai capoversi b) o c)
del paragrafo 1 precedente.
3. La cessazione
dell'ammissione temporanea può altresì essere ottenuta
a richiesta dell'interessato se quest'ultimo giustifica
con soddisfazione delle autorità doganali la distruzione
o la perdita totale delle merci, compresi i mezzi
di trasporto, a causa di incidente o di forza maggiore.
In questo caso, il beneficiario dell'ammissione temporanea
sarà esonerato dal pagamento del dazio di importazione.
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Capitolo
IV - Disposizioni varie
Riduzione
degli adempimenti
Articolo
15
Ciascuna Parte
riduce al minimo gli adempimenti doganali derivanti
dalle agevolazioni previste dalla presente Convenzione
e pubblica il prima possibile, i regolamenti relativi
a tali adempimenti.
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Autorizzazione
preliminare
Articolo
16
1. Se l'ammissione
temporanea è subordinata ad una autorizzazione preliminare,
quest'ultima dovrà essere concessa dall'Ufficio doganale
competente nei più brevi termini possibili.
2. Se, in casi
eccezionali, è richiesta un'autorizzazione diversa
da quella doganale, essa sarà concessa nei più brevi
termini possibili.
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Agevolazioni
minime
Articolo
17
Le disposizioni
della presente Convenzione stabiliscono un minimo
di agevolazioni da concedere e non frappongono ostacoli
all'applicazione di agevolazioni maggiori che le Parti
contraenti concedono o potrebbero concedere in virtù
sia di disposizioni unilaterali sia di accordi bilaterali
o multilaterali.
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Unioni
doganali o economiche
Articolo
18
1. Ai fini dell'attuazione
della presente Convenzione i territori delle Parti
contraenti che costituiscono un'unione doganale od
economica possono essere considerati come un unico
territorio.
2. Nessuna disposizione
della presente Convenzione esclude il diritto per
le Parti contraenti che costituiscono un'Unione doganale
o economica di prevedere norme particolari applicabili
alle operazioni di ammissione temporanea sul territorio
di questa Unione sempre che tali norme non riducano
le agevolazioni previste dalla presente Convenzione.
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Divieti
e restrizioni
Articolo
19
Le disposizioni
della presente Convenzione non ostacolano l'attuazione
dei divieti e delle restrizioni derivanti da leggi
e regolamenti nazionali, fondate su considerazioni
di natura non economica quali considerazioni di moralità
o di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di igiene
o di sanità pubblica o su considerazioni di carattere
veterinario o fito-sanitario o relative alla protezione
delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate
di estinzione, oppure relative alla protezione dei
diritti di autore e della proprietà industriale.
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Infrazioni
Articolo
20
1. Qualsiasi
infrazione alle disposizioni della presente Convenzione
esporrà il trasgressore, nel territorio della Parte
contraente dove è stata commessa l'infrazione, alle
sanzioni previste dalla legislazione di tale Parte
contraente.
2. Qualora non
sia possibile determinare il territorio sul quale
una irregolarità è stata commessa, si riterrà che
essa è stata commessa sul territorio della Parte contraente
dove è stata constatata.
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Cambio
di informazioni
Articolo
21
Le Parti contraenti
si comunicheranno reciprocamente a richiesta e nella
misura autorizzata dalla legislazione nazionale, le
informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni
della presente Convenzione.
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Capitolo
V - Disposizioni finali
Comitato
di gestione
Articolo
22
1. Un Comitato
di gestione è costituito per esaminare l'attuazione
della presente Convenzione, studiare i provvedimenti
volti ad assicurare una interpretazione ed una attuazione
uniformi della Convenzione ed esaminare ogni emendamento
proposto.
2. Le Parti contraenti
sono membri del Comitato di gestione. Il Comitato
può decidere che l'amministrazione competente di ogni
Membro, Stato o territorio doganale individuale di
cui all'articolo 24 della presente Convenzione che
non è Parte contraente, nonché i rappresentanti delle
Organizzazioni internazionali, possono, trattandosi
di questioni che li interessano, assistere alle sessioni
del Comitato in qualità di osservatori.
3. Il Consiglio
fornisce al Comitato i necessari servizi di segretariato.
4. Il Comitato
procede in occasione di ciascuna sua sessione, ad
eleggere il suo Presidente e Vice-Presidente.
5. Le amministrazioni
competenti delle Parti contraenti comunicano al Consiglio
proposte motivate di emendamenti alla presente Convenzione,
nonché le domande di iscrizione degli argomenti all'ordine
del giorno delle sessioni del Comitato. Il Consiglio
trasmette tali comunicazioni alle autorità competenti
delle Parti contraenti ed a quei Membri, Stati o territori
doganali, di cui all'articolo 24 della presente Convenzione,
che non sono Parti contraenti.
6. Il Consiglio
convoca il Comitato ad una data stabilita da quest'ultimo,
nonché su richiesta delle amministrazioni competenti
di almeno due Parti contraenti. Esso distribuisce
il progetto di ordine del giorno alle amministrazioni
competenti delle Parti contraenti ed a quei Membri,
Stati o territori doganali di cui all'articolo 24
della presente Convenzione, che non sono Parti contraenti,
almeno sei mesi prima della sessione del Comitato.
7. Su decisione
del Comitato adottato in virtù delle disposizioni
del paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio
invita le amministrazioni competenti di quei Membri,
Stati o territori doganali di cui all'Articolo 24,
che non sono Parti contraenti, nonché le organizzazioni
internazionali interessate, a farsi rappresentare
da osservatori alle sessioni del Comitato.
8. Le proposte
sono messe ai voti. Ciascuna Parte contraente rappresentata
alla riunione dispone di un voto. Le proposte diverse
dalle proposte di emendamento alla presente Convenzione
sono adottate dal Comitato a maggioranza dei voti
espressi dai Membri presenti e votanti. Le proposte
di emendamento alla presente Convenzione sono adottate
a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri
presenti e votanti.
9. In caso di
applicazione del paragrafo 7 dell'articolo 24 della
presente Convenzione, le Unioni doganali o economiche
Parti alla Convenzione dispongono, in caso di votazione,
solo di un numero di voti pari al totale dei voti
attribuibili ai loro Membri che sono Parti contraenti
alla presente Convenzione.
10. Il Comitato
adotta un rapporto prima della chiusura della sua
sessione.
11. In assenza
di disposizioni pertinenti nel presente articolo il
Regolamento interno del Consiglio sarà applicabile
a meno che il Comitato non decida diversamente.
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Soluzione
delle controversie
Articolo
23
1. Ogni controversia
tra due o più Parti contraenti per quanto concerne
l'interpretazione o l'attuazione della presente Convenzione
sarà risolta per quanto possibile per mezzo di negoziati
tra tali Parti.
2. Ogni controversia
che non è risolta per via negoziale sarà deferita
dalle Parti alla controversia al Comitato di gestione,
il quale esaminerà la controversia e formulerà raccomandazioni
per la sua soluzione.
3. Le Parti alla
controversia possono decidere in anticipo di comune
accordo di accettare le raccomandazioni del Comitato
di gestione.
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Firma,
ratifica ed adesione
Articolo
24
1. Ogni Membro
del Consiglio ed ogni Membro dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite o delle sue Istituzioni specializzate
può divenire Parte contraente alla presente Convenzione:
a) firmandola,
senza riserva di ratifica;
b) depositando
uno strumento di ratifica dopo averla firmata sotto
riserva di ratifica;
c) aderendovi.
2. La presente
Convenzione è aperta alla firma dei Membri di cui
al paragrafo 1 del presente articolo sia nel corso
delle sessioni del Consiglio durante le quali è stata
adottata sia, in seguito, presso la sede del Consiglio
a Bruxelles, fino al 30 giugno 1991. Dopo questa data
la Convenzione sarà aperta all'adesione dei predetti
Membri.
3. Ogni Stato
o governo di ogni distinto territorio doganale, proposto
da una Parte Contraente ufficialmente incaricata della
conduzione delle sue relazioni diplomatiche, ma autonomo
nella conduzione delle sue relazioni commerciali,
che non è membro delle Organizzazioni di cui al paragrafo
1 del presente articolo, al quale un invito è stato
rivolto a tal fine dal Depositario a richiesta del
Comitato di gestione, può divenire Parte Contraente
alla presente Convenzione aderendovi dopo la sua entrata
in vigore.
4. Ogni Membro,
Stato o territorio doganale di cui ai paragrafi 1
o 3 del presente articolo specifica, all'atto di firmare
o di ratificare la presente Convenzione o di aderirvi,
gli Annessi che accetta, rimanendo inteso che è tenuto
ad accettare l'Annesso A ed almeno un altro Annesso.
Esso può in seguito notificare il Depositario che
accetta uno o più altri Annessi.
5. Le Parti contraenti
che accettano ogni nuovo Annesso che il Comitato di
gestione decide di incorporare alla presente Convenzione,
notificano il Depositario in tal senso, in conformità
con il paragrafo 4 del presente articolo.
6. Le Parti contraenti
notificano al Depositario le condizioni di applicazione
o le informazioni richieste ai sensi dell'articolo
8, e dell'articolo 24, paragrafo 7 della presente
Convenzione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 dell'Annesso
A, dell'articolo 4 dell'Annesso E. Esse notificano
altresì ogni modifica sopravvenuta nell'attuazione
delle presenti disposizioni.
7. Ogni Unione
doganale o economica può, in conformità con le disposizioni
dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Articolo, divenire
Parte Contraente alla presente Convenzione. L'Unione
doganale o economica informa il Depositario sulla
sua competenza in relazione alle materie regolate
della presente Convenzione. Tale Unione doganale o
economica, Parte contraente alla presente Convenzione,
esercita per le questioni di sua competenza, diritti
a nome proprio ed adempie alle responsabilità conferite
dalla presente Convenzione ai suoi Membri che sono
Parti Contraenti alla presente Convenzione. In tal
caso, questi Membri non sono abilitati ad esercitare
individualmente tali diritti, compreso il diritto
di voto.
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Depositario
Articolo
25
1. La presente
Convenzione, tutte le firme con o senza riserva di
ratifica e tutti gli strumenti di ratifica e di adesione
sono depositati presso il Segretario Generale del
Consiglio.
2. Il Depositario:
a) riceve
i testi originali della presente Convenzione e provvede
alla loro custodia;
b) predispone
copie certificate conformi dei testi originali della
presente Convenzione e le trasmette ai Membri ed alle
Unioni Doganali o economiche di cui ai paragrafi 1
e 7 dell'articolo 24 della presente Convenzione;
c) riceve
ogni firma con o senza riserva di ratifica, ogni ratifica
o adesione alla presente Convenzione, riceve e custodisce
tutti gli strumenti, notifiche e comunicazioni relative
alla presente Convenzione;
d) esamina
se una firma, uno strumento, una notifica o una comunicazione
relativa alla presente Convenzione è redatta in buona
e debita forma e, se del caso, notifica il caso alla
Parte contraente in causa;
e) notifica
alle Parti contraenti alla presente Convenzione, agli
altri firmatari, ai Membri del Consiglio che non sono
Parti Contraenti alla presente Convenzione ed al Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:
- le firme, ratifiche,
adesioni ed accettazioni di Annessi di cui all'articolo
24 della presente Convenzione;
- i nuovi Annessi
che il Comitato di gestione decide di incorporare
alla Convenzione;
- la data alla
quale la presente Convenzione e ciascuno dei suoi
Annessi entrano in vigore in conformità con l'articolo
26;
- le notifiche
ricevute in conformità con gli articoli 8, 24, 29,
30 e 32 della presente Convenzione;
- le denunce
ricevute in conformità con l'articolo 31 della presente
Convenzione;
- gli emendamenti
ritenuti accettati secondo l'articolo 32 della presente
Convenzione e la data della loro entrata in vigore.
3. Se una divergenza
sorge tra una Parte contraente ed il Depositario riguardo
all'adempimento delle funzioni di quest'ultimo, il
Depositario o detta Parte debbono sottoporre la questione
all'attenzione delle altre Parti Contraenti e dei
firmatari o, se del caso, al Consiglio.
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top
Entrata
in vigore
Articolo
26
1. La presente
Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque
dei Membri o delle Unioni doganali o economiche di
cui ai paragrafi 1 e 7 dell'articolo 24 di cui sopra
abbiano firmato la presente Convenzione senza riserva
di ratifica o depositato il loro strumento di ratifica
o di adesione.
2. Nei confronti
di ogni Parte Contraente che firma la presente Convenzione
senza riserva di ratifica, che la ratifica o vi aderisce,
dopo che cinque Membri o Unioni doganali o economiche
abbiano sia firmato la Convenzione senza riserva di
ratifica, sia depositato il loro strumento di ratifica
o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore
tre mesi dopo che detta parte Contraente ha firmato
senza riserva di ratifica o depositato il suo strumento
di ratifica o di adesione.
3. Ogni Annesso
alla presente Convenzione entra in vigore tre mesi
dopo che cinque Membri o Unioni doganali o economiche
hanno accettato tale Annesso.
4. Per ogni Parte
Contraente che accetta un Annesso dopo che cinque
Membri o Unioni doganali o economiche l'hanno accettato,
l'Annesso entra in vigore tre mesi dopo che tale Parte
Contraente ha notificato la sua accettazione. Tuttavia
nessun Annesso entra in vigore nei confronti di una
Parte contraente prima dell'entrata in vigore della
stessa Convenzione nei confronti di tale Parte Contraente.
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top
Disposizioni
abrogatorie
Articolo
27
All'entrata in
vigore di un Annesso alla presente Convenzione che
comporta una disposizione abrogatoria, tale Annesso
abrogherà e sostituirà le Convenzioni e le disposizioni
delle Convenzioni che sono oggetto della disposizione
abrogatoria nelle relazioni tra le Parti Contraenti
che hanno accettato tale Annesso e che sono Parti
contraenti alle Convenzioni.
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top
Convenzioni
ed Annessi
Articolo
28
1. Per quanto
concerne l'attuazione della presente Convenzione,
gli Annessi in vigore nei confronti di una Parte contraente
sono parte integrante della Convenzione; per quanto
concerne tale Parte contraente, ogni riferimento alla
Convenzione si applica dunque anche a tali Annessi.
2. Ai fini del
voto in seno al Comitato di gestione, ciascun Annesso
è considerato come costituente una Convenzione individuale.
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top
Riserve
Articolo
29
1. Si riterrà
che ciascuna Parte contraente che accetta un Annesso,
accetta tutte le disposizioni contenute in tale Annesso
a meno che essa non notifichi al Depositario, all'atto
dell'accettazione di tale Annesso o successivamente,
la disposizione o le disposizioni per le quali essa
formula delle riserve, sempre che tale possibilità
sia prevista nell'Annesso in questione, indicando
le differenze esistenti tra le norme della sua legislazione
nazionale e le disposizioni in questione.
2. Ciascuna Parte
Contraente esamina almeno ogni cinque anni, le disposizioni
riguardo alle quale essa ha formulato riserve, le
raffronta alle disposizioni della sua legislazione
nazionale e notifica al Depositario le risultanze
di tale esame.
3. Ogni Parte
Contraente che ha formulato delle riserve può in ogni
tempo ritirarle, in tutto o in parte, mediante notifica
al Depositario indicando la data alla quale queste
riserve sono state ritirate.
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top
Estensione
territoriale
Articolo
30
1. Ogni Parte
contraente può, sia al momento della firma senza riserva
di ratifica, della ratifica o dell'adesione, sia successivamente,
notificare al Depositario che la presente Convenzione
si estende all'insieme o ad alcuni dei sui territori
le cui relazioni internazionali sono poste sotto la
sua responsabilità. Tale notifica ha effetto tre mesi
dopo la data alla quale il Depositario la riceve.
Tuttavia la Convenzione non può divenire applicabile
ai territori designati nella notifica prima di essere
entrata in vigore nei confronti della Parte Contraente
interessata.
2. Ogni Parte
Contraente che, in attuazione del paragrafo 1 del
presente articolo, ha notificato che la presente Convenzione
si estende ad un territorio le cui relazioni internazionali
sono poste sotto la sua responsabilità, può notificare
al Depositario, in conformità con le condizioni previste
all'articolo 31 della presente Convenzione, che tale
territorio cesserà di applicare la Convenzione.
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Denuncia
Articolo
31
1. La presente
Convenzione è stipulata per una durata illimitata.
Tuttavia, ogni Parte contraente può denunciarla in
ogni tempo dopo la data della sua entrata in vigore
così come stabilita all'articolo 26 della presente
Convenzione.
2. La denuncia
è notificata mediante uno strumento scritto depositato
presso il Depositario.
3. La denuncia
ha effetto sei mesi dopo il ricevimento dello strumento
di denuncia da parte del Depositario.
4. Le disposizioni
dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono altresì
applicabili per quanto concerne gli Annessi alla Convenzione,
ogni Parte contraente avendo facoltà, in qualsiasi
momento dopo la data della loro entrata in vigore
così come stabilita all'articolo 26, di ritirare la
sua accettazione di uno o più Annessi. La Parte contraente
che ritira la sua accettazione di tutti gli Annessi
è considerata come avente denunciato la Convenzione.
Inoltre una Parte contraente che ritira la sua accettazione
dell'Annesso A, pur continuando ad accettare altri
Annessi, è considerata come avente denunciato la Convenzione.
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Procedura
di emendamento
Articolo
32
1. Il Comitato
di gestione, riunito in conformità con le condizioni
previste all'articolo 22 della presente Convenzione,
può raccomandare emendamenti alla presente Convenzione
nonché ai suoi Annessi.
2. Il testo di
ogni emendamento in tal modo raccomandato è comunicato
dal Depositario alle Parti contraenti alla presente
Convenzione, agli altri firmatari ed ai membri del
Consiglio che non sono Parti contraenti alla presente
Convenzione.
3. Ogni raccomandazione
di emendamento comunicata in conformità con il paragrafo
precedente entra in vigore nei confronti di tutte
le Parti contraenti entro sei mesi a decorrere dallo
scadere del periodo di dodici mesi successivo alla
data della comunicazione della raccomandazione di
emendamento, qualora nessuna obiezione a tale raccomandazione
di emendamento sia stata notificata al depositario
da una Parte contraente durante questo periodo.
4. Se un'obiezione
alla raccomandazione di emendamento è stata notificata
al depositario da una Parte contraente prima dello
scadere del periodo di dodici mesi di cui al paragrafo
3 del presente articolo, si considera che l'emendamento
non è stato accettato ed esso non produce effetto.
5. Ai fini della
notifica di un'obiezione, ciascun Annesso è considerato
come costituente una Convenzione individuale.
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Accettazione
degli emendamenti
Articolo
33
1. Si riterrà
che ogni Parte contraente che ratifica la presente
Convenzione o vi aderisce, abbia accettato gli emendamenti
entrati in vigore alla data del deposito del suo strumento
di ratifica o di adesione.
2. Si riterrà
che ogni Parte contraente che accetta un Annesso abbia
accettato gli emendamenti a tale Annesso entrati in
vigore alla data alla quale essa notifica la sua accettazione
al Depositario, salvo se essa formula riserve in conformità
con le disposizioni dell'articolo 29 della presente
Convenzione.
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Registrazione
e Testi autentici
Articolo
34
In conformità
con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite,
la presente Convenzione sarà registrata presso il
Segretariato delle Nazioni Unite dietro richiesta
del Depositario.
In sede di che
i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato
la presente Convenzione.
Fatto a Istanbul
il ventisei giugno 1990, in un unico esemplare, in
lingua inglese e francese entrambe i testi facenti
ugualmente fede. Il Depositario è invitato a predisporre
ed a divulgare traduzioni facenti fede della presente
Convenzione in lingua araba, cinese, russa e spagnola.
(Si
omettono gli allegati)