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il procedimento amministrativo per l'iscrizione al registro TIR

Il Carnet TIR è un documento doganale internazionale concepito per agevolare il trasporto di merci su strada.
Esso consente il trasporto tra un ufficio doganale di partenza di un Paese aderente alla Convenzione internazionale TIR ed un ufficio doganale di destinazione di un altro Paese firmatario della Convenzione senza controlli doganali intermedi sulle merci trasportate.

Il trasporto deve essere effettuato a mezzo di idonei veicoli stradali, autotreni (muniti di certificato di approvazione ai sensi della Convenzione TIR) o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l´inizio e la fine dell´operazione TIR sia fatta su strada.


Le merci trasportate in Regime TIR su veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non sono, in linea di massima, sottoposte a visita presso gli uffici doganali di passaggio; la visita doganale verrà eseguita unicamente dall´ufficio doganale di partenza e da quello di destinazione finale.

Le imprese di autotrasporto e quelle che effettuano trasporti in conto proprio, che intendono utilizzare i Carnets TIR per i trasporti internazionali su strada dovranno iscriversi in un apposito Registro istituito presso l'Unioncamere.

L’Unioncamere ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90, ricevuta la domanda di iscrizione provvede ad avviare il relativo procedimento per l’Iscrizione.


Con riferimento al procedimento si forniscono di seguito le informazioni necessarie all'utenza:


a) amministrazione competente è l’Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – sede legale Piazza Sallustio, 21 – 00187 ROMA;


b) la persona responsabile del procedimento è la Sig.ra Alessandra Procesi, funzionario dell’Ufficio Convenzioni internazionali per il commercio estero e tachigrafi digitali;


c) a far data dalla ricezione della domanda l’Unioncamere provvederà ad effettuare le seguenti attività:


- prima fase: preistruttoria della documentazione e verifica del possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione internazionale TIR, con controllo delle autodichiarazioni prodotte;


- richiesta del parere all’Agenzia delle Dogane, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione internazionale TIR;


- comunicazione dell’esito della preistruttoria e – in caso positivo – richiesta della documentazione integrativa (certificati di approvazione dei veicoli, ove richiesti, dichiarazione di impegno, garanzia cauzionale) necessaria al provvedimento finale di iscrizione;


d) il termine fissato per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione. Tale termine si interrompe e la nuova decorrenza inizia dal momento della ricezione della documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell’istanza, che sarà richiesta solo a conclusione positiva della prima fase di preistruttoria.


Per ogni necessità o chiarimento è possibile contattare l'Ufficio Convenzioni internazionali per il commercio estero e tachigrafi digitali ai seguenti riferimenti telefonici e email: tel. 064704235 – 064704236 - 064704324 - 064704378, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00 o per email al seguente indirizzo: commercio.estero@unioncamere.it.

Dati del responsabile del procedimento:

Alessandra Procesi

tel. 064704235

email: alessandra.procesi@unioncamere.it

PEC: estero@legamail.it

REGOLAMENTO:

REGOLAMENTO ISCRIZIONE REGISTRO TIR

la domanda

La domanda di iscrizione, in bollo, può essere consegnata presso l'ufficio Convenzioni internazionali, spedita a mezzo raccomandata o trasmessa firmata digitalmente a mezzo P.E.C. all'indirizzo: estero@legalmail.it.

Modalità per il pagamento del bollo mediante procedure informatiche

Per le istanze inviate via P.E.C. che hanno l'obbligo del sigillo telematico (ex marca da bollo) è consentito il pagamento nelle seguenti modalità di legge:

  • può essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del d.P.R. 445/2000, di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento d'identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione;
  • il mittente della P.E.C., in virtù di una autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle entrate, può assolvere all'imposta di bollo in modo virtuale. In questo caso, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati andrà indicato il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione ai sensi dell'art 15 del d.P.R. 642/1972.

MODULISTICA NECESSARIA per L'ISTANZA DI ISCRIZIONE:

 

MODULISTICA NECESSARIA SUCCESSIVAMENTE ALL'ISCRIZIONE per fruire del rilascio dei carnet: