Il
Carnet TIR è un documento doganale internazionale
concepito per agevolare il trasporto di merci su strada.
Esso consente il trasporto tra un ufficio doganale
di partenza di un Paese aderente alla Convenzione
internazionale TIR ed un ufficio doganale di destinazione
di un altro Paese firmatario della Convenzione senza
controlli doganali intermedi sulle merci trasportate.
Il trasporto deve essere effettuato a mezzo di idonei
veicoli stradali, autotreni (muniti di certificato
di approvazione ai sensi della Convenzione TIR) o
contenitori, a condizione che una parte del tragitto
tra l´inizio e la fine dell´operazione TIR sia fatta
su strada.
Le merci trasportate in Regime TIR su veicoli stradali,
autotreni o contenitori piombati non sono, in linea
di massima, sottoposte a visita presso gli uffici
doganali di passaggio; la visita doganale verrà eseguita
unicamente dall´ufficio doganale di partenza e da
quello di destinazione finale.
Le imprese di autotrasporto
e quelle che effettuano trasporti in conto proprio,
che intendono utilizzare i Carnets TIR per i trasporti
internazionali su strada dovranno iscriversi in un
apposito Registro istituito presso l'Unioncamere.
L’Unioncamere
ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90,
ricevuta la domanda di iscrizione provvede ad avviare
il relativo procedimento per l’Iscrizione.
Con riferimento al procedimento si forniscono di seguito
le informazioni necessarie all'utenza:
a) amministrazione competente è
l’Unione Italiana delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura – sede
legale Piazza Sallustio, 21 – 00187 ROMA;
b) la persona responsabile del procedimento
è la Sig.ra Alessandra Procesi, funzionario
dell’Ufficio Convenzioni internazionali per
il commercio estero e tachigrafi digitali;
c) a far data dalla ricezione della domanda l’Unioncamere
provvederà ad effettuare le seguenti attività:
- prima fase: preistruttoria della
documentazione e verifica del possesso dei requisiti
previsti dalla Convenzione internazionale TIR, con
controllo delle autodichiarazioni prodotte;
- richiesta del parere all’Agenzia delle
Dogane, ai sensi di quanto previsto dalla
Convenzione internazionale TIR;
- comunicazione dell’esito della preistruttoria
e – in caso positivo – richiesta della
documentazione integrativa (certificati di approvazione
dei veicoli, ove richiesti, dichiarazione di impegno,
garanzia cauzionale) necessaria al provvedimento finale
di iscrizione;
d) il termine fissato per la conclusione
del procedimento è di sessanta giorni
dalla ricezione della domanda di iscrizione.
Tale termine si interrompe e la nuova decorrenza inizia
dal momento della ricezione della documentazione integrativa
necessaria al perfezionamento dell’istanza,
che sarà richiesta solo a conclusione positiva
della prima fase di preistruttoria.
Per ogni necessità o chiarimento è possibile
contattare l'Ufficio Convenzioni internazionali
per il commercio estero e tachigrafi digitali
ai seguenti riferimenti telefonici e email: tel. 064704235
– 064704236 - 064704324 - 064704378, nei giorni
da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 16,00 o per email al seguente indirizzo: commercio.estero@unioncamere.it.
Dati
del responsabile del procedimento:
Alessandra
Procesi
tel.
064704235
email:
alessandra.procesi@unioncamere.it
PEC: estero@legamail.it
REGOLAMENTO:
REGOLAMENTO
ISCRIZIONE REGISTRO TIR
la
domanda
La
domanda di iscrizione, in bollo,
può essere consegnata presso l'ufficio Convenzioni
internazionali, spedita a mezzo raccomandata o trasmessa
firmata digitalmente a mezzo P.E.C.
all'indirizzo: estero@legalmail.it.
Modalità
per il pagamento del bollo mediante procedure informatiche
Per
le istanze inviate via P.E.C.
che hanno l'obbligo del sigillo telematico (ex marca
da bollo) è consentito il pagamento nelle seguenti
modalità di legge: