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normativa comunitaria sui C.O.
   
   
Indice dei riferimenti normativi

- testi estratti dal sito: http://europa.eu.int/eur-lex/it/index.html

   

2 - REGOLAMENTO (CEE) n. 553/81 della Commissione, del 12 febbraio 1981, riguardante il certificato di origine e la relativa domanda (Regolamento che ha introdotto il modello di Certificato di origine comunitario)

3 - REGOLAMENTO (CEE) N. 456/91 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 802/68 relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (Regolamento che ha esteso il modulo comunitario a tutte le merci, prodotti petroliferi inclusi)

4 - REGOLAMENTO (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 19/10/1992 pag. 0001 – 0050 - Estratto pag. 8-9 (Riferimenti all’origine non preferenziale nel codice doganale)

5 - REGOLAMENTO (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 253 del 11/10/1993 pag. 0001 - 0766
Estratto pag. 16 – 19 (Riferimenti al rilascio del certificato d’origine non preferenziale)

   
   
   
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1 - Regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci gazzetta ufficiale n. L 148 del 28/06/1968 pag. 0001 - 0005

   


REGOLAMENTO ( CEE ) N . 802/68 DEL CONSIGLIO
DEL 27 GIUGNO 1968
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE COMUNE DELLA NOZIONE DI ORIGINE DELLE MERCI
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI 111 , 113 , 155 , 227 E 235 ,
VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ,
VISTO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO ,
VISTO IL PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE ,
CONSIDERANDO CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO DETERMINARE E CONTROLLARE L'ORIGINE DELLE MERCI IMPORTATE , QUANDO L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE E DI TUTTE LE ALTRE MISURE APPLICABILI AGLI SCAMBI COMMERCIALI LO ESIGE ;
CONSIDERANDO CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO CERTIFICARE L'ORIGINE DELLE MERCI ESPORTATE IN TUTTI I CASI IN CUI QUESTA CERTIFICAZIONE E RICHIESTA DALLE AUTORITA DEI PAESI DI IMPORTAZIONE ED IN PARTICOLARE QUANDO DA TALE CERTIFICAZIONE DERIVANO VANTAGGI ;
CONSIDERANDO CHE , NELL'UNO E NELL'ALTRO CASO , IN ASSENZA DI UNA DEFINIZIONE INTERNAZIONALE DELLA NOZIONE DI ORIGINE DELLE MERCI , GLI STATI MEMBRI APPLICANO ATTUALMENTE REGOLE PROPRIE PER QUANTO CONCERNE LA DETERMINAZIONE , IL CONTROLLO E LA CERTIFICAZIONE DELL'ORIGINE ; CHE LE DIFFERENZE ESISTENTI FRA TALI REGOLE NAZIONALI POSSONO PROVOCARE DISPARITA , SIA NELL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI NEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI , SIA NEL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE RELATIVI ALLE MERCI ESPORTATE VERSO I PAESI TERZI ;
CONSIDERANDO CHE , DI CONSEGUENZA , OCCORRE ELABORARE , IN MATERIA , REGOLE COMUNI A TUTTI GLI STATI MEMBRI ;
CONSIDERANDO CHE LE MERCI INTERAMENTE OTTENUTE IN UN DETERMINATO PAESE , SENZA APPORTO DI PRODOTTI IMPORTATI DA ALTRI PAESI , DEBBONO ESSERE CONSIDERATE COME ORIGINARIE DI DETTO PAESE E CHE OCCORRE QUINDI PRECISARE LE MERCI CHE RIENTRANO IN TALE CATEGORIA ;
CONSIDERANDO CHE LO SVILUPPO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI E LA SEMPRE MAGGIORE SUDDIVISIONE DEL LAVORO SUL PIANO INTERNAZIONALE PROVOCANO UN INTERVENTO SUCCESSIVO SEMPRE PIU LARGO NELLA FABBRICAZIONE DI UNA STESSA MERCE DI IMPRESE INSTALLATE IN PAESI DIFFERENTI ; CHE OCCORRE QUINDI DETERMINARE QUALE DI DETTI PAESI DEVE ESSERE CONSIDERATO COME PAESE DI ORIGINE DELLA MERCE IN ESAME ;
CONSIDERANDO CHE E LECITO RITENERE COME PAESI DI ORIGINE DI TALE MERCE QUELLO IN CUI E AVVENUTA L'ULTIMA TRASFORMAZIONE O LAVORAZIONE SOSTANZIALE , ECONOMICAMENTE GIUSTIFICATA ;
CONSIDERANDO CHE NON E POSSIBILE , NELLA FASE ATTUALE , DEFINIRE LA NOZIONE DI ORIGINE PER I PRODOTTI PETROLIFERI ;
CONSIDERANDO CHE GENERALMENTE L'ORIGINE DI UNA MERCE E ATTESTATA MEDIANTE UN CERTIFICATO DI ORIGINE EMESSO DA UN'AUTORITA O DA UN ORGANISMO DEBITAMENTE ABILITATO PER TALE FUNZIONE E CHE E NECESSARIO PRECISARE LE CONDIZIONI ALLE QUALI DEVE RISPONDERE TALE CERTIFICATO AFFINCHE ESSO POSSA ESSERE CONSIDERATO COME DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO ;
CONSIDERANDO CHE OCCORRE DEFINIRE LA NOZIONE DI ORIGINE COMUNITARIA ; CHE TUTTAVIA , SE LE NECESSITA DEL COMMERCIO DI ESPORTAZIONE LO RICHIEDONO , IL CERTIFICATO DI ORIGINE PUO ATTESTARE CHE LE MERCI IN CAUSA SONO ORIGINARIE DI UNO STATO MEMBRO ;
CONSIDERANDO CHE OCCORRE GARANTIRE L'APPLICAZIONE UNIFORME DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO E CHE E INDISPENSABILE PREVEDERE UNA PROCEDURA COMUNITARIA CHE CONSENTA DI ADOTTARE LE NECESSARIE DISPOSIZIONI ; CHE A TAL FINE , ED ALLO SCOPO DI INSTAURARE UNA STRETTA ED EFFICACE COLLABORAZIONE TRA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI , E NECESSARIO ISTITUIRE UN COMITATO ;
CONSIDERANDO CHE LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO RIGUARDANO TANTO LA POLITICA COMMERCIALE NEI CONFRONTI DEI PAESI TERZI , QUANTO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELLA COMUNITA , ED IN PARTICOLARE L'APPLICAZIONE UNIFORME DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ; CHE PER QUANTO RIGUARDA QUESTO SECONDO ASPETTO , GLI ARTICOLI CORRISPONDENTI DEL TRATTATO NON CONFERISCONO ALLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA LA FACOLTA DI ADOTTARE DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE ALLA DEFINIZIONE COMUNE DELLA NOZIONE DI ORIGINE DELLE MERCI ; CHE PERTANTO RISULTA NECESSARIO FONDARE LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO ANCHE SULL'ARTICOLO 235 DEL TRATTATO ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

ARTICOLO 1
IL PRESENTE REGOLAMENTO DEFINISCE LA NOZIONE DI ORIGINE DELLE MERCI AI FINI :
A ) DELL'APPLICAZIONE UNIFORME DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE NONCHE DI TUTTE LE ALTRE MISURE ADOTTATE DALLA COMUNITA O DEGLI STATI MEMBRI PER L'IMPORTAZIONE DELLE MERCI ;
B ) DELL'APPLICAZIONE UNIFORME DI TUTTE LE MISURE ADOTTATE DALLA COMUNITA O DAGLI STATI MEMBRI PER L'ESPORTAZIONE DELLE MERCI ;
C ) DEL RILASCIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE .

ARTICOLO 2
LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO NON ARRECANO PREGIUDIZIO ALLE NORME PARTICOLARI APPLICABILI AGLI SCAMBI COMMERCIALI TRA LA COMUNITA O GLI STATI MEMBRI ED I PAESI AI QUALI LA COMUNITA O GLI STATI MEMBRI SONO LEGATI IN VIRTU DI ACCORDI CHE PREVEDONO UNA DEROGA ALLA CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU FAVORITA , IN PARTICOLARE QUELLI CHE COMPORTANO L'ATTUAZIONE DI UN'UNIONE DOGANALE O DI UNA ZONA DI LIBERO SCAMBIO .

ARTICOLO 3
LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO NON SI APPLICANO AI PRODOTTI PETROLIFERI ELENCATI NELL'ALLEGATO I . LA NOZIONE DI ORIGINE DI TALI PRODOTTI SARA DEFINITA IN SEGUITO .

ARTICOLO 4
1 . SONO ORIGINARIE DI UN PAESE LE MERCI INTERAMENTE OTTENUTE IN TALE PAESE .
2 . PER MERCI INTERAMENTE OTTENUTE IN UN SOLO PAESE SI INTENDONO :
A ) I PRODOTTI MINERALI ESTRATTI DAL SUO TERRITORIO ;
B ) I PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE IVI RACCOLTI ;
C ) GLI ANIMALI VIVI , IVI NATI ED ALLEVATI ;
D ) I PRODOTTI CHE PROVENGONO DA ANIMALI VIVI CHE IVI SONO ALLEVATI ;
E ) I PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA IVI PRATICATE ;
F ) I PRODOTTI DELLA PESCA MARITTIMA E GLI ALTRI PRODOTTI ESTRATTI DAL MARE DA NAVI IMMATRICOLATE O REGISTRATE IN TALE PAESE E BATTENTI LA BANDIERA DEL MEDESIMO PAESE ;
G ) LE MERCI OTTENUTE A BORDO DI NAVI-OFFICINA UTILIZZANDO I PRODOTTI DI CUI ALLA LETTERA F ) ORIGINARI DEL PAESE IN PAROLA , SEMPRECHE TALI NAVI SIANO IMMATRICOLATE O REGISTRATE IN DETTO PAESE E NE BATTANO LA BANDIERA ;
H ) I PRODOTTI ESTRATTI DAL SUOLO O DAL SOTTOSUOLO MARINO SITUATI AL DI FUORI DELLE ACQUE TERRITORIALI , A CONDIZIONE CHE TALE PAESE ESERCITI PER LO SFRUTTAMENTO DIRITTI ESCLUSIVI SU TALE SUOLO O SOTTOSUOLO ;
I ) GLI SCARTI ED I RESIDUI PROVENIENTI DA OPERAZIONI MANIFATTURIERE , NONCHE GLI ARTICOLI FUORI USO , SEMPRECHE SIANO STATI IVI RACCOLTI E POSSANO SERVIRE SOLTANTO AL RECUPERO DI MATERIE PRIME ;
J ) QUELLE IVI OTTENUTE ESCLUSIVAMENTE A PARTIRE DALLE MERCI DI CUI ALLE LETTERE DA A ) A I ) O DAI LORO DERIVATI , IN QUALSIASI STADIO ESSI SI TROVINO .

ARTICOLO 5
UNA MERCE NELLA CUI PRODUZIONE SONO INTERVENUTI DUE O PIU PAESI E ORIGINARIA DEL PAESE NEL QUALE E AVVENUTA L'ULTIMA TRASFORMAZIONE O LAVORAZIONE SOSTANZIALE , ECONOMICAMENTE GIUSTIFICATA , EFFETTUATA IN UN'IMPRESA ATTREZZATA A TALE SCOPO E CHE ABBIA COME RISULTATO LA FABBRICAZIONE DI UN PRODOTTO NUOVO O CHE RAPPRESENTI UNA FASE IMPORTANTE DELLA FABBRICAZIONE .

ARTICOLO 6
LE TRASFORMAZIONI O LAVORAZIONI PER LE QUALI E ACCERTATO , O PER LE QUALI I FATTI COSTATATI GIUSTIFICANO LA PRESUNZIONE CHE ABBIANO IL SOLO SCOPO DI ELUDERE LE DISPOSIZIONI APPLICABILI NELLA COMUNITA O NEGLI STATI MEMBRI ALLE MERCI DI DETERMINATI PAESI , NON POSSONO IN ALCUN CASO ESSERE CONSIDERATE COME CONFERENTI , A NORMA DELL'ARTICOLO 5 , ALLE MERCI CHE NE RISULTANO , L'ORIGINE DEL PAESE IN CUI SONO EFFETTUATE .

ARTICOLO 7
GLI ACCESSORI , I PEZZI DI RICAMBIO E L'ATTREZZATURA FORNITI INSIEME AD UN MATERIALE , UNA MACCHINA , UN APPARECCHIO OD UN VEICOLO , E DI CUI FANNO PARTE IN QUANTO DOTAZIONE NORMALE , SONO CONSIDERATI DELLA STESSA ORIGINE DEL MATERIALE , DELLA MACCHINA , DELL'APPARECCHIO O DEL VEICOLO CONSIDERATO .
SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA ALL'ARTICOLO 14 , SONO STABILITE LE CONDIZIONI ALLE QUALI LA PRESUNZIONE DI ORIGINE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE INTERVIENE ANCHE NEL CASO DI PEZZI DI RICAMBIO ESSENZIALI DESTINATI AD UN MATERIALE , UNA MACCHINA , UN APPARECCHIO O UN VEICOLO SPEDITI IN PRECEDENZA .

ARTICOLO 8
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI DA 4 A 7 , GLI STATI MEMBRI SONO CONSIDERATI COME COSTITUENTI UNA SOLA UNITA TERRITORIALE .

ARTICOLO 9
1 . QUANDO L'ORIGINE DELLE MERCI DEVE ESSERE ATTESTATA ALL'IMPORTAZIONE MEDIANTE LA PRODUZIONE DI UN CERTIFICATO DI ORIGINE , TALE CERTIFICATO DEVE RISPONDERE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI :
A ) ESSERE EMESSO O DA UN'AUTORITA O DA UN ORGANISMO CHE PRESENTI LE NECESSARIE GARANZIE E SIA DEBITAMENTE ABILITATO PER TALE FUNZIONE DAL PAESE DI RILASCIO ;
B ) CONTENERE TUTTE LE INDICAZIONI NECESSARIE PER L'IDENTIFICAZIONE DELLA MERCE CUI SI RIFERISCE , ED IN PARTICOLARE :
_ LA QUANTITA , LA NATURA , I CONTRASSEGNI ED I NUMERI DEI COLLI ,
_ LA QUALITA , I PESI LORDO E NETTO DELLE MERCI ,
_ IL NOMINATIVO DELLO SPEDITORE ;
C ) ATTESTARE IN MANIERA PRECISA CHE LA MERCE CUI SI RIFERISCE E ORIGINARIA DI UN DETERMINATO PAESE .
2 . NONOSTANTE LA PRODUZIONE DI UN CERTIFICATO DI ORIGINE RISPONDENTE ALLE CONDIZIONI FISSATE AL PARAGRAFO 1 , LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO , IN CASO DI SERIO DUBBIO , ESIGERE QUALSIASI ALTRA PROVA COMPLEMENTARE ALLO SCOPO DI ASSICURARSI CHE L'INDICAZIONE DELL'ORIGINE RISPONDE ESATTAMENTE ALLE NORME STABILITE DAL PRESENTE REGOLAMENTO E ALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE PER LA SUA APPLICAZIONE .

ARTICOLO 10
1 . I CERTIFICATI DI ORIGINE RELATIVI ALLE MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITA E DA ESSA ESPORTATE DEVONO RISPONDERE ALLE CONDIZIONI PREVISTE ALL'ARTICOLO 9 , PARAGRAFO 1 , LETTERE A ) E B ) .
2 . DETTI CERTIFICATI DI ORIGINE ATTESTANO CHE LE MERCI SONO ORIGINARIE DELLA COMUNITA .
TUTTAVIA , QUANDO LE NECESSITA DEL COMMERCIO DI ESPORTAZIONE LO ESIGONO , ESSI POSSONO ATTESTARE CHE TALI MERCI SONO ORIGINARIE DI UNO STATO MEMBRO .
IN OGNI CASO , LA CERTIFICAZIONE DI ORIGINE DELLA COMUNITA E LA SOLA AMMESSA QUANDO LE CONDIZIONI PREVISTE ALL'ARTICOLO 5 RISULTANO SODDISFATTE SOLTANTO SE SI TIENE CONTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE IN MODO CUMULATIVO IN PIU STATI MEMBRI .
3 . GLI STATI MEMBRI ADOTTANO TUTTE LE MISURE APPROPRIATE AFFINCHE , AL PIU TARDI ALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO , I CERTIFICATI DI ORIGINE EMESSI DALLE LORO AUTORITA O DAI LORO ORGANISMI ABILITATI , SIANO RILASCIATI , NELLA MISURA IN CUI NON VI SI OPPONGANO LE NECESSITA DEL COMMERCIO DI ESPORTAZIONE , ALLE CONDIZIONI PREVISTE NELL'ALLEGATO II DEL PRESENTE REGOLAMENTO .

ARTICOLO 11
OGNI STATO MEMBRO INFORMA LA COMMISSIONE DELLE MISURE ADOTTATE DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO , NONCHE DI QUALSIASI PROBLEMA CHE TALE APPLICAZIONE SOLLEVA . LA COMMISSIONE COMUNICA IMMEDIATAMENTE TALI INFORMAZIONI AGLI ALTRI STATI MEMBRI .

ARTICOLO 12
1 . E ISTITUITO UN COMITATO DELL'ORIGINE , IN APPRESSO DENOMINATO IL " COMITATO " , COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI E PRESIEDUTO DA UN RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE .
2 . IL COMITATO STABILISCE IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO .

ARTICOLO 13
IL COMITATO PUO ESAMINARE OGNI PROBLEMA RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SOTTOPOSTOGLI DAL SUO PRESIDENTE , SIA SU INIZIATIVA DI QUEST'ULTIMO , SIA A RICHIESTA DEL RAPPRESENTANTE DI UNO STATO MEMBRO .

ARTICOLO 14
1 . LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI DA 4 A 7 , 9 E 10 SONO ADOTTATE SECONDO LA PROCEDURA DEFINITA AI PARAGRAFI 2 E 3 .
2 . IL RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE PRESENTA AL COMITATO UN PROGETTO DELLE DISPOSIZIONI DA ADOTTARE . IL COMITATO FORMULA IL SUO PARERE IN MERITO A TALE PROGETTO NEL TERMINE CHE IL PRESIDENTE PUO STABILIRE IN RELAZIONE ALL'URGENZA DEI PROBLEMI IN CAUSA . IL COMITATO SI PRONUNCIA A MAGGIORANZA DI DODICI VOTI ; AI VOTI DEGLI STATI MEMBRI E ATTRIBUITA LA PONDERAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 148 , PARAGRAFO 2 , DEL TRATTATO . IL PRESIDENTE NON PARTECIPA AL VOTO .
3 . A ) LA COMMISSIONE ADOTTA LE DISPOSIZIONI PREVISTE QUANDO ESSE SONO CONFORMI AL PARERE DEL COMITATO .
B ) QUANDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE NON SONO CONFORMI AL PARERE FORMULATO DAL COMITATO O IN MANCANZA DI PARERE , LA COMMISSIONE SOTTOPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO UNA PROPOSTA RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI DA PRENDERE . IL CONSIGLIO DELIBERA A MAGGIORANZA QUALIFICATA .
C ) SE , AL TERMINE DI UN PERIODO DI TRE MESI A DECORRERE DAL MOMENTO IN CUI LA PROPOSTA E PERVENUTA AL CONSIGLIO , QUEST'ULTIMO NON HA DELIBERATO , LE DISPOSIZIONI IN PAROLA SONO ADOTTATE DALLA COMMISSIONE .

ARTICOLO 15
QUANDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 , MODIFICANDO QUELLE APPLICATE IN UNO STATO MEMBRO PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI D'ORIGINE ALL'ESPORTAZIONE , RISULTANO PREGIUDIZIEVOLI AD UN'ATTIVITA ECONOMICA , LA COMMISSIONE PUO AUTORIZZARE DETTO STATO , SE ESSO NE FA RICHIESTA , A DIFFERIRE , PER UN PERIODO LIMITATO NON SUPERIORE A UN ANNO A DECORRERE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI IN PAROLA , L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STESSE PER UN PRODOTTO DETERMINATO .
IL PRESENTE ARTICOLO E APPLICABILE PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO .

ARTICOLO 16
IL PRESENTE REGOLAMENTO E APPLICABILE NEI DIPARTIMENTI FRANCESI D'OLTREMARE .

ARTICOLO 17
IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 1 LUGLIO 1968 .
IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .
FATTO A LUSSEMBURGO , ADDI 27 GIUGNO 1968 .
PER IL CONSIGLIO
IL PRESIDENTE
E . FAURE
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI PETROLIFERI ( ARTICOLO 3 )
NUMERO DELLA TARIFFA
* DESIGNAZIONE DELLE MERCI
DOGANALE COMUNE
EX 27.07 B I * OLI AROMATICI ASSIMILATI AI SENSI DELLA NOTA 2 DEL CAPITOLO 27 , DISTIL -
* LANTI PIU DI 65 % DEL LORO VOLUME FINO A 250 C ( COMPRESE LE MISCELE * DI BENZINA E DI BENZOLO ) , DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME CARBURANTI O COME COMBUSTIBILI
27.09 * OLI GREGGI DI PETROLIO O DI MINERALI BITUMINOSI
27.10 * OLI DI PETROLIO O DI MINERALI BITUMINOSI ( DIVERSI DAGLI OLI GREGGI ) ;
* PREPARAZIONI NON NOMINATE NE COMPRESE ALTROVE CONTENENTI IN PESO
* UNA QUANTITA DI OLIO DI PETROLIO O DI MINERALI BITUMINOSI SUPERIORE
* OD UGUALE AL 70 % E DELLE QUALI DETTI OLI COSTITUISCONO IL COMPONENTE BASE
27.11 * GAS DI PETROLIO E ALTRI IDROCARBURI GASSOSI
27.12 * VASELINA
27.13 * PARAFFINA , CERE DI PETROLIO O DI MINERALI BITUMINOSI , OZOCERITE , CERA DI
* LIGNITE , CERA DI TORBA , RESIDUI PARAFFINOSI ( " GATSCH " , " SLACK WAX " , ECC . ) ,
* ANCHE COLORATI
27.14 * BITUME DI PETROLIO , COKE DI PETROLIO E ALTRI RESIDUI DEGLI OLI DI PETROLIO
* O DI MINERALI BITUMINOSI
27.15 * BITUMI NATURALI E ASFALTI NATURALI ; SCISTI E SABBIE BITUMINOSI ; ROCCE
* ASFALTICHE
27.16 * MISCELE BITUMINOSE A BASE DI ASFALTO O DI BITUME NATURALE , DI BITUME DI PETROLIO , DI CATRAME MINERALE O DI PECE DI CATRAME MINERALE
* ( MASTICI BITUMINOSI , " CUT-BACKS " , ECC . )
29.01 A I * IDROCARBURI ACICLICI , DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME CARBURANTI O
* COME COMBUSTIBILI
29.01 B II A ) * IDROCARBURI CICLOPARAFFINICI E CICLOOLEFINICI , ALTRI , DESTINATI AD ESSERE
* UTILIZZATI COME CARBURANTI O COME COMBUSTIBILI
29.01 D I A ) * BENZOLO , TOLUOLO , XILOLI , DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME CARBURANTI
* O COME COMBUSTIBILI
EX 34.03 A * PREPARAZIONI LUBRIFICANTI , CONTENENTI OLI DI PETROLIO O DI MINERALI
* BITUMINOSI IN UNA PREPARAZIONE INFERIORE AL 70 % IN PESO
EX 34.04 * CERE ARTIFICIALI , COMPRESE QUELLE SOLUBILI NELL'ACQUA ; CERE PREPARATE
* NON EMULSIONATE E SENZA SOLVENTE ; A BASE DI PARAFFINA , DI CERE DI
* PETROLIO O DI MINERALI BITUMINOSI , DI RESIDUI PARAFFINICI
38.14 B I A ) * PREPARAZIONI ANTIDETONANTI , INIBITORI DI OSSIDAZIONE , ADDITIVI PEPTIZ -
* ZANTI , ADDITIVI PER LA VISCOSITA , ADDITIVI CONTRO LA CORROSIONE ED ALTRI
* ADDITIVI SIMILI PER OLI MINERALI , ALTRI , PER LUBRIFICANTI , CONTENENTI OLI
* DI PETROLIO O DI MINERALI BITUMINOSI
38.19 E * MISCELE DI ALCHILENI
ALLEGATO
DISPOSIZIONI RELATIVE AL RILASCIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE
1 . IL CERTIFICATO D'ORIGINE E RILASCIATO SU DOMANDA SCRITTA DELL'INTERESSATO .
SE LE CIRCOSTANZE LO GIUSTIFICANO ED IN PARTICOLARE SE L'INTERESSATO INTRATTIENE REGOLARI CORRENTI DI ESPORTAZIONE , GLI STATI MEMBRI POSSONO RINUNCIARE A RICHIEDERE UNA DOMANDA PER OGNI OPERAZIONE DI ESPORTAZIONE , A CONDIZIONE CHE SIA GARANTITO IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO .
2 . IL MODULO DELLA DOMANDA E STAMPATO NELLA LINGUA O IN UNA O PIU DELLE LINGUE UFFICIALI DELLO STATO MEMBRO DI ESPORTAZIONE . IL MODULO DEL CERTIFICATO D'ORIGINE E STAMPATO IN UNA O PIU DELLE LINGUE UFFICIALI DELLA COMUNITA O , SECONDO GLI USI E LE NECESSITA COMMERCIALI , IN QUALSIASI ALTRA LINGUA .
3 . I MODULI DELLA DOMANDA E DEL CERTIFICATO D'ORIGINE SONO COMPILATI A MACCHINA O A MANO , IN UNA DELLE LINGUE UFFICIALI DELLA COMUNITA O , SECONDO GLI USI E LE NECESSITA COMMERCIALI , IN QUALSIASI ALTRA LINGUA . QUALORA I MODULI SIANO COMPILATI A MANO , DEVE FARSI USO DELL'INCHIOSTRO E DELLA SCRITTURA A STAMPATELLO .
4 . IL CERTIFICATO DEVE AVERE IL FORMATO DI CM 21 PER 30 ED ESSERE STAMPATO SU CARTA COLLATA PER SCRITTURE NON CONTENENTE PASTA MECCANICA , DEL PESO MINIMO DI GRAMMI 64 AL M2 . IL CERTIFICATO DEVE AVERE UN FONDO ARABESCATO DI COLORE GIALLOGNOLO , IN MODO DA FAR APPARIRE QUALSIASI FALSIFICAZIONE CON MEZZI MECCANICI O CHIMICI .
5 . GLI STATI MEMBRI POSSONO RISERVARSI LA STAMPA DEI CERTIFICATI OPPURE AFFIDARNE IL COMPITO A TIPOGRAFIE DA ESSI AUTORIZZATE . IN QUEST'ULTIMO CASO , CIASCUN MODULO DEVE COMPORTARE UN RIFERIMENTO ALL'AUTORIZZAZIONE ED IL SEGNO DISTINTIVO ATTRIBUITO ALLA TIPOGRAFIA .

   
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2 - Regolamento (CEE) n. 553/81 della Commissione, del 12 febbraio 1981, riguardante il certificato di origine e la relativa domandaGazzetta ufficiale n. L 059 del 05/03/1981 PAG. 0001

   


Non più in vigore (abrogato da Reg. CEE 2454/93)

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 553/81 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 1981 riguardante il certificato di origine e la relativa domanda
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , riguardante la definizione comune della nozione di origine delle merci ( 1 ) , in particolare l ' articolo 14 ,
considerando che , il regolamento ( CEE ) n . 802/68 dispone all ' articolo 10 che i certificati di origine relativi alle merci originarie ed esportate dalla Comunità devono ottemperare alle condizioni fissata all ' articolo 9 di detto regolamento ;
considerando che , ai fini dell ' asservanza di dette disposizioni su base uniforme , la Commissione ha stabilito , con regolamento ( CEE ) n . 582/69 ( 2 ) , il formulario del certificato di origine e della relativa domanda ; che i formulari sono stati successivamente modificati con regolamento ( CEE ) n . 518/72 ( 3 ) ; che , tuttavia , anche questa versione modificata non corrisponde più alle norme internazionali più recenti ; che , in particolare , essa non è conforme al formulario-quadro raccomandato dalla Commissione economica per l ' Europa a Ginevra per i documenti utilizzati nel commercio estero ; che , per tener conto di detta raccomandazione , è opportuno adattare il formulario del certificato di origine e della relativa domanda al formulario-quadro ;
considerando che il regolamento ( CEE ) n . 582/69 prevedeva inoltre che le autorità e gli organismi abilitati degli Stati membri devono conservare gli originali delle domande di certificati d ' origine per un periodo minimo di tre anni ;
considerando che l ' esperienza ha dimostrato che da un lato un termine piu breve per la conservazione della domande di certificati d ' origine si rivela sufficiente e che d ' altronde i documenti commerciali sono sempre più conservati sotto forma di copie anche ridotte ;
considerando che è pertanto opportuno limitare il termine di conservazione delle domande a un periodo minimo di due anni e , allo stesso tempo , consentire , a certe condizioni , la conservazione delle domande sotto forma di copie , anche ridotte ;
considerando che , poichù il presente regolamento è destinato a sostituire i regolamenti ( CEE ) n . 582/69 e ( CEE ) n . 518/72 , detti regolamenti devono essere abrogati ;
considerando che , per permettere l ' esaurimento delle riserve di formulari esistenti , l ' uso congiunto di formulari del nuovo e del precedente modello deve essere autorizzato per un certo periodo ;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell ' origine ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1
1 . I certificati d ' origine relativi alle merci originarie della Comunità o di una degli Stati membri e destinate ad essere esportare dalla Comunità , nonchù le relative domande , devono , alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 , essere compilati si formulari conformi ai modelli allegati al presente regolamento .
2 . Su ogni certificato e ogni domanda deve essere riportato lo stesso numero di serie destinato ad individuarli . All ' atto del rilascio dei certificati , le autorità nazionali competenti possono apporvi un numero di rilascio . Se le necessità del commercio di esportazione lo richiedono , possono essere rilasciate , oltre al certificato , una o più copie .

Articolo 2
Le autorità nazionali competenti determinato le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda . Tali indicazioni supplementari devono essere limitate al minimo necessario .
Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente . La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri .

Articolo 3
Le autorità o gli organismi abilitati degli Stati membri che anno rilasciato i certificati d ' origine devono conservare le relative domande per un periodo minimo di due anni .
Tuttavia , le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore probatorio nella legislazione dello Stato membro interessato .

Articolo 4
I regolamenti ( CEE ) n . 582/69 e ( CEE ) n . 518/72 sono abrogati .
Tuttavia , i formulari conformi ai modelli allegati al regolamento ( CEE ) n . 518/72 possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 marzo 1983 .

Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1981 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 12 febbraio 1981 .
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 79 del 31 . 3 . 1969 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 67 del 20 . 3 . 1972 , pag . 25 .
ALLEGATO
Tabelle : vedi G . U .

   
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3 - REGOLAMENTO (CEE) N. 456/91 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 802/68 relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci
Gazzetta ufficiale n. L 054 del 28/02/1991 PAG. 0004

   

non più in vigore
REGOLAMENTO (CEE) N. 456/91 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 802/68 relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 802/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1769/89 (2), non si applica ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato I;
considerando che, in mancanza di una definizione comune dell'origine dei prodotti petroliferi, gli Stati membri applicano le disposizioni della loro normativa nazionale; che dette disposizioni differiscono tra di loro e possono dar luogo a risultati diversi per quanto riguarda l'applicazione di dazi doganali o di misure e strumenti della politica commerciale;
considerando che, ai fini del completamento del mercato interno entro il 31 dicembre 1992, appare essenziale armonizzare tali disposizioni;
considerando che il modo più appropriato di armonizzare dette disposizioni consiste nel rendere applicabile ai prodotti petroliferi in questione il regolamento (CEE) n. 802/68,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (CEE) n. 802/68 sono soppressi.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1991. Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 11.

   
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4 - Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 19/10/1992 pag. 0001 - 0050
Estratto pag. 8-9

   


CAPITOLO 2
ORIGINE DELLE MERCI
Sezione 1
Origine non preferenziale delle merci

Articolo 22
Gli articoli da 23 a 26 definiscono l'origine non preferenzialedelle merci per:
a) l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee, escluse le misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e);
b) l'applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;
c) la compilazione e il rilascio dei certificati d'origine.

Articolo 23
1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.
2. Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono:
a) i prodotti minerali estratti in tale paese;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;
g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;
h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;
j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.
3. Per l'applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.

Articolo 24
Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Articolo 25
Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell'articolo 24, alle merci così ottenute l'origine del paese in cui è effettuata.

Articolo 26
1. La normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono prevedere che l'origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento.
2. Nonostante la presentazione di detto documento l'autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l'origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria.

   
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5 - Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 253 del 11/10/1993 pag. 0001 - 0766
Estratto pag. 16 – 19

   
TITOLO IV
ORIGINE DELLE MERCI
CAPITOLO 1
Origine non preferenziale
Sezione 1
Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine
Articolo 35
Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate rispondenti ai criteri dell'articolo 24 del codice e che conferiscono a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate.
Per «paese» s'intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure la Comunità.
Sottosezione 1
Materie tessili e loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata

Articolo 36
Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, è considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere originario a titolo dell'articolo 24 del codice.

Articolo 37
Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati.
Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'allegato 10 si possono considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale.
Le modalità d'applicazione delle regole contenute in detto allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

Articolo 38
Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
c) i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite;
ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;
e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).
Sottosezione 2
Prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata

Articolo 39
Per i prodotti ottenuti, elencati nell'allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 24, del codice, le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella colonna 3 di detto allegato.
Le modalità di applicazione delle regole contenute in detto allegato 11 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.
Sottosezione 3
Disposizioni comuni per tutti i prodotti

Articolo 40
Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta acquisito il carattere originario, sempre che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata nel modo seguente:
- per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione;
- per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che è, o può essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto;
- per «valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio» s'intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.
Sezione 2
Disposizioni d'applicazione relative ai pezzi di ricambio

Articolo 41
I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione.

Articolo 42
La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:
- se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione,
- se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.

Articolo 43
Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono:
a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata;
b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente:
- costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate,
- sono caratteristici di queste merci, e
- sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

Articolo 44
Allorché si presenta alle autorità competenti o agli organismi abilitati degli Stati membri una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41, il certificato e la relativa domanda devono contenere nella casella n. 6 («n. d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione delle merci») la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra.
D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha rilasciato il certificato, numero e data dello stesso).

Articolo 45
Quando l'origine dei pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41 deve essere giustificata ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità con la presentazione di un certificato d'origine, questo deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 44.

Articolo 46
Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare:
- la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati;
- la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della normale manutenzione.
Sezione 3
Disposizioni d'applicazione relative ai certificati di origine
Sottosezione 1
Disposizioni relative ai certificati generali di origine

Articolo 47
Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere compilato da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato dal paese di rilascio;
b) recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:
- la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
- il tipo di prodotto,
- il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni,
- il nome dello speditore;
c) comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese.

Articolo 48
1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a) e b).
2. I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari il cui modello figura all'allegato 12.
3. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Comunità.
Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigano, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro determinato.
Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice risultino soddisfatte soltanto con una serie di operazioni effettuate in vari Stati membri, è ammessa unicamente la certificazione di origine della Comunità.

Articolo 49
Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato.
Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di origine.
È possibile rilasciare una o più copie supplementari del certificato di origine quando ciò sia giustificato da esigenze commerciali.
Per le copie devono essere utilizzati i formulari il cui modello figura nell'allegato 12.

Articolo 50
1. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m2 o di 25-30 g/m2 quando trattasi di carta per posta aerea. Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Il formulario di domanda è stampato nella lingua o in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di esportazione. Il formulario del certificato d'origine è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.
3. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari dei certificati d'origine oppure affidarla a ditte da loro all'uopo autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario di certificato deve apparire un riferimento all'autorizzazione in causa. Ogni certificato d'origine reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permette l'identificazione. Inoltre, esso reca un numero di serie, stampato od apposto con un timbro, destinato ad individuarlo.

Articolo 51
I formulari di domanda del certificato d'origine sono compilati a macchina o a mano, in stampatello, in maniera identica, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

Articolo 52
Su ciascuno dei certificati di origine di cui all'articolo 48 deve figurare un numero di serie destinato ad individuarlo. Lo stesso numero deve figurare anche sulla domanda di certificato e su tutte le copie dello stesso.
Inoltre, le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri possono numerare questi documenti secondo l'ordine di rilascio.
Articolo 53
Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto necessario.
Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 54
Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni.
Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione dello Stato membro in causa.
   
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