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il
certificato di origine, le certificazioni, e le attestazioni
diverse |
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normativa
comunitaria sui C.O. |
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Indice dei riferimenti normativi
- testi estratti dal sito: http://europa.eu.int/eur-lex/it/index.html
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2 - REGOLAMENTO
(CEE) n. 553/81 della Commissione, del 12 febbraio 1981,
riguardante il certificato di origine e la relativa
domanda (Regolamento che ha introdotto il modello di
Certificato di origine comunitario)
3 - REGOLAMENTO
(CEE) N. 456/91 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1991 che
modifica il regolamento (CEE) n. 802/68 relativo alla
definizione comune della nozione di origine delle merci
(Regolamento che ha esteso il modulo comunitario a tutte
le merci, prodotti petroliferi inclusi)
4 -
REGOLAMENTO (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, che istituisce un codice doganale comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 19/10/1992 pag. 0001
– 0050 - Estratto pag. 8-9 (Riferimenti all’origine
non preferenziale nel codice doganale)
5 - REGOLAMENTO
(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993,
che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice
doganale comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 253 del 11/10/1993 pag. 0001
- 0766
Estratto pag. 16 – 19 (Riferimenti al rilascio
del certificato d’origine non preferenziale) |
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1 - Regolamento (CEE)
n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo
alla definizione comune della nozione di origine delle
merci gazzetta ufficiale n. L 148 del 28/06/1968 pag.
0001 - 0005
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 802/68 DEL CONSIGLIO
DEL 27 GIUGNO 1968
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE COMUNE DELLA NOZIONE DI
ORIGINE DELLE MERCI
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA
EUROPEA , IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI 111 , 113 ,
155 , 227 E 235 ,
VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ,
VISTO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO ,
VISTO IL PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE ,
CONSIDERANDO CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO DETERMINARE
E CONTROLLARE L'ORIGINE DELLE MERCI IMPORTATE , QUANDO
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , DELLE
RESTRIZIONI QUANTITATIVE E DI TUTTE LE ALTRE MISURE
APPLICABILI AGLI SCAMBI COMMERCIALI LO ESIGE ;
CONSIDERANDO CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO CERTIFICARE
L'ORIGINE DELLE MERCI ESPORTATE IN TUTTI I CASI IN
CUI QUESTA CERTIFICAZIONE E RICHIESTA DALLE AUTORITA
DEI PAESI DI IMPORTAZIONE ED IN PARTICOLARE QUANDO
DA TALE CERTIFICAZIONE DERIVANO VANTAGGI ;
CONSIDERANDO CHE , NELL'UNO E NELL'ALTRO CASO , IN
ASSENZA DI UNA DEFINIZIONE INTERNAZIONALE DELLA NOZIONE
DI ORIGINE DELLE MERCI , GLI STATI MEMBRI APPLICANO
ATTUALMENTE REGOLE PROPRIE PER QUANTO CONCERNE LA
DETERMINAZIONE , IL CONTROLLO E LA CERTIFICAZIONE
DELL'ORIGINE ; CHE LE DIFFERENZE ESISTENTI FRA TALI
REGOLE NAZIONALI POSSONO PROVOCARE DISPARITA , SIA
NELL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ,
DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI
APPLICABILI NEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI , SIA NEL
RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE RELATIVI ALLE
MERCI ESPORTATE VERSO I PAESI TERZI ;
CONSIDERANDO CHE , DI CONSEGUENZA , OCCORRE ELABORARE
, IN MATERIA , REGOLE COMUNI A TUTTI GLI STATI MEMBRI
;
CONSIDERANDO CHE LE MERCI INTERAMENTE OTTENUTE IN
UN DETERMINATO PAESE , SENZA APPORTO DI PRODOTTI IMPORTATI
DA ALTRI PAESI , DEBBONO ESSERE CONSIDERATE COME ORIGINARIE
DI DETTO PAESE E CHE OCCORRE QUINDI PRECISARE LE MERCI
CHE RIENTRANO IN TALE CATEGORIA ;
CONSIDERANDO CHE LO SVILUPPO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
E LA SEMPRE MAGGIORE SUDDIVISIONE DEL LAVORO SUL PIANO
INTERNAZIONALE PROVOCANO UN INTERVENTO SUCCESSIVO
SEMPRE PIU LARGO NELLA FABBRICAZIONE DI UNA STESSA
MERCE DI IMPRESE INSTALLATE IN PAESI DIFFERENTI ;
CHE OCCORRE QUINDI DETERMINARE QUALE DI DETTI PAESI
DEVE ESSERE CONSIDERATO COME PAESE DI ORIGINE DELLA
MERCE IN ESAME ;
CONSIDERANDO CHE E LECITO RITENERE COME PAESI DI ORIGINE
DI TALE MERCE QUELLO IN CUI E AVVENUTA L'ULTIMA TRASFORMAZIONE
O LAVORAZIONE SOSTANZIALE , ECONOMICAMENTE GIUSTIFICATA
;
CONSIDERANDO CHE NON E POSSIBILE , NELLA FASE ATTUALE
, DEFINIRE LA NOZIONE DI ORIGINE PER I PRODOTTI PETROLIFERI
;
CONSIDERANDO CHE GENERALMENTE L'ORIGINE DI UNA MERCE
E ATTESTATA MEDIANTE UN CERTIFICATO DI ORIGINE EMESSO
DA UN'AUTORITA O DA UN ORGANISMO DEBITAMENTE ABILITATO
PER TALE FUNZIONE E CHE E NECESSARIO PRECISARE LE
CONDIZIONI ALLE QUALI DEVE RISPONDERE TALE CERTIFICATO
AFFINCHE ESSO POSSA ESSERE CONSIDERATO COME DOCUMENTO
GIUSTIFICATIVO ;
CONSIDERANDO CHE OCCORRE DEFINIRE LA NOZIONE DI ORIGINE
COMUNITARIA ; CHE TUTTAVIA , SE LE NECESSITA DEL COMMERCIO
DI ESPORTAZIONE LO RICHIEDONO , IL CERTIFICATO DI
ORIGINE PUO ATTESTARE CHE LE MERCI IN CAUSA SONO ORIGINARIE
DI UNO STATO MEMBRO ;
CONSIDERANDO CHE OCCORRE GARANTIRE L'APPLICAZIONE
UNIFORME DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
E CHE E INDISPENSABILE PREVEDERE UNA PROCEDURA COMUNITARIA
CHE CONSENTA DI ADOTTARE LE NECESSARIE DISPOSIZIONI
; CHE A TAL FINE , ED ALLO SCOPO DI INSTAURARE UNA
STRETTA ED EFFICACE COLLABORAZIONE TRA LA COMMISSIONE
E GLI STATI MEMBRI , E NECESSARIO ISTITUIRE UN COMITATO
;
CONSIDERANDO CHE LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
RIGUARDANO TANTO LA POLITICA COMMERCIALE NEI CONFRONTI
DEI PAESI TERZI , QUANTO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE
MERCI NELLA COMUNITA , ED IN PARTICOLARE L'APPLICAZIONE
UNIFORME DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ; CHE PER QUANTO
RIGUARDA QUESTO SECONDO ASPETTO , GLI ARTICOLI CORRISPONDENTI
DEL TRATTATO NON CONFERISCONO ALLE ISTITUZIONI DELLA
COMUNITA LA FACOLTA DI ADOTTARE DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE
RELATIVE ALLA DEFINIZIONE COMUNE DELLA NOZIONE DI
ORIGINE DELLE MERCI ; CHE PERTANTO RISULTA NECESSARIO
FONDARE LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO ANCHE
SULL'ARTICOLO 235 DEL TRATTATO ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
ARTICOLO 1
IL PRESENTE REGOLAMENTO DEFINISCE LA NOZIONE DI ORIGINE
DELLE MERCI AI FINI :
A ) DELL'APPLICAZIONE UNIFORME DELLA TARIFFA DOGANALE
COMUNE , DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE NONCHE DI
TUTTE LE ALTRE MISURE ADOTTATE DALLA COMUNITA O DEGLI
STATI MEMBRI PER L'IMPORTAZIONE DELLE MERCI ;
B ) DELL'APPLICAZIONE UNIFORME DI TUTTE LE MISURE
ADOTTATE DALLA COMUNITA O DAGLI STATI MEMBRI PER L'ESPORTAZIONE
DELLE MERCI ;
C ) DEL RILASCIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE .
ARTICOLO 2
LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO NON ARRECANO
PREGIUDIZIO ALLE NORME PARTICOLARI APPLICABILI AGLI
SCAMBI COMMERCIALI TRA LA COMUNITA O GLI STATI MEMBRI
ED I PAESI AI QUALI LA COMUNITA O GLI STATI MEMBRI
SONO LEGATI IN VIRTU DI ACCORDI CHE PREVEDONO UNA
DEROGA ALLA CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU FAVORITA ,
IN PARTICOLARE QUELLI CHE COMPORTANO L'ATTUAZIONE
DI UN'UNIONE DOGANALE O DI UNA ZONA DI LIBERO SCAMBIO
.
ARTICOLO 3
LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO NON SI APPLICANO
AI PRODOTTI PETROLIFERI ELENCATI NELL'ALLEGATO I .
LA NOZIONE DI ORIGINE DI TALI PRODOTTI SARA DEFINITA
IN SEGUITO .
ARTICOLO 4
1 . SONO ORIGINARIE DI UN PAESE LE MERCI INTERAMENTE
OTTENUTE IN TALE PAESE .
2 . PER MERCI INTERAMENTE OTTENUTE IN UN SOLO PAESE
SI INTENDONO :
A ) I PRODOTTI MINERALI ESTRATTI DAL SUO TERRITORIO
;
B ) I PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE IVI RACCOLTI ;
C ) GLI ANIMALI VIVI , IVI NATI ED ALLEVATI ;
D ) I PRODOTTI CHE PROVENGONO DA ANIMALI VIVI CHE
IVI SONO ALLEVATI ;
E ) I PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA IVI PRATICATE
;
F ) I PRODOTTI DELLA PESCA MARITTIMA E GLI ALTRI PRODOTTI
ESTRATTI DAL MARE DA NAVI IMMATRICOLATE O REGISTRATE
IN TALE PAESE E BATTENTI LA BANDIERA DEL MEDESIMO
PAESE ;
G ) LE MERCI OTTENUTE A BORDO DI NAVI-OFFICINA UTILIZZANDO
I PRODOTTI DI CUI ALLA LETTERA F ) ORIGINARI DEL PAESE
IN PAROLA , SEMPRECHE TALI NAVI SIANO IMMATRICOLATE
O REGISTRATE IN DETTO PAESE E NE BATTANO LA BANDIERA
;
H ) I PRODOTTI ESTRATTI DAL SUOLO O DAL SOTTOSUOLO
MARINO SITUATI AL DI FUORI DELLE ACQUE TERRITORIALI
, A CONDIZIONE CHE TALE PAESE ESERCITI PER LO SFRUTTAMENTO
DIRITTI ESCLUSIVI SU TALE SUOLO O SOTTOSUOLO ;
I ) GLI SCARTI ED I RESIDUI PROVENIENTI DA OPERAZIONI
MANIFATTURIERE , NONCHE GLI ARTICOLI FUORI USO , SEMPRECHE
SIANO STATI IVI RACCOLTI E POSSANO SERVIRE SOLTANTO
AL RECUPERO DI MATERIE PRIME ;
J ) QUELLE IVI OTTENUTE ESCLUSIVAMENTE A PARTIRE DALLE
MERCI DI CUI ALLE LETTERE DA A ) A I ) O DAI LORO
DERIVATI , IN QUALSIASI STADIO ESSI SI TROVINO .
ARTICOLO 5
UNA MERCE NELLA CUI PRODUZIONE SONO INTERVENUTI DUE
O PIU PAESI E ORIGINARIA DEL PAESE NEL QUALE E AVVENUTA
L'ULTIMA TRASFORMAZIONE O LAVORAZIONE SOSTANZIALE
, ECONOMICAMENTE GIUSTIFICATA , EFFETTUATA IN UN'IMPRESA
ATTREZZATA A TALE SCOPO E CHE ABBIA COME RISULTATO
LA FABBRICAZIONE DI UN PRODOTTO NUOVO O CHE RAPPRESENTI
UNA FASE IMPORTANTE DELLA FABBRICAZIONE .
ARTICOLO 6
LE TRASFORMAZIONI O LAVORAZIONI PER LE QUALI E ACCERTATO
, O PER LE QUALI I FATTI COSTATATI GIUSTIFICANO LA
PRESUNZIONE CHE ABBIANO IL SOLO SCOPO DI ELUDERE LE
DISPOSIZIONI APPLICABILI NELLA COMUNITA O NEGLI STATI
MEMBRI ALLE MERCI DI DETERMINATI PAESI , NON POSSONO
IN ALCUN CASO ESSERE CONSIDERATE COME CONFERENTI ,
A NORMA DELL'ARTICOLO 5 , ALLE MERCI CHE NE RISULTANO
, L'ORIGINE DEL PAESE IN CUI SONO EFFETTUATE .
ARTICOLO 7
GLI ACCESSORI , I PEZZI DI RICAMBIO E L'ATTREZZATURA
FORNITI INSIEME AD UN MATERIALE , UNA MACCHINA , UN
APPARECCHIO OD UN VEICOLO , E DI CUI FANNO PARTE IN
QUANTO DOTAZIONE NORMALE , SONO CONSIDERATI DELLA
STESSA ORIGINE DEL MATERIALE , DELLA MACCHINA , DELL'APPARECCHIO
O DEL VEICOLO CONSIDERATO .
SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA ALL'ARTICOLO 14 , SONO
STABILITE LE CONDIZIONI ALLE QUALI LA PRESUNZIONE
DI ORIGINE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE INTERVIENE ANCHE
NEL CASO DI PEZZI DI RICAMBIO ESSENZIALI DESTINATI
AD UN MATERIALE , UNA MACCHINA , UN APPARECCHIO O
UN VEICOLO SPEDITI IN PRECEDENZA .
ARTICOLO 8
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI DA 4 A 7
, GLI STATI MEMBRI SONO CONSIDERATI COME COSTITUENTI
UNA SOLA UNITA TERRITORIALE .
ARTICOLO 9
1 . QUANDO L'ORIGINE DELLE MERCI DEVE ESSERE ATTESTATA
ALL'IMPORTAZIONE MEDIANTE LA PRODUZIONE DI UN CERTIFICATO
DI ORIGINE , TALE CERTIFICATO DEVE RISPONDERE ALLE
SEGUENTI CONDIZIONI :
A ) ESSERE EMESSO O DA UN'AUTORITA O DA UN ORGANISMO
CHE PRESENTI LE NECESSARIE GARANZIE E SIA DEBITAMENTE
ABILITATO PER TALE FUNZIONE DAL PAESE DI RILASCIO
;
B ) CONTENERE TUTTE LE INDICAZIONI NECESSARIE PER
L'IDENTIFICAZIONE DELLA MERCE CUI SI RIFERISCE , ED
IN PARTICOLARE :
_ LA QUANTITA , LA NATURA , I CONTRASSEGNI ED I NUMERI
DEI COLLI ,
_ LA QUALITA , I PESI LORDO E NETTO DELLE MERCI ,
_ IL NOMINATIVO DELLO SPEDITORE ;
C ) ATTESTARE IN MANIERA PRECISA CHE LA MERCE CUI
SI RIFERISCE E ORIGINARIA DI UN DETERMINATO PAESE
.
2 . NONOSTANTE LA PRODUZIONE DI UN CERTIFICATO DI
ORIGINE RISPONDENTE ALLE CONDIZIONI FISSATE AL PARAGRAFO
1 , LE AUTORITA COMPETENTI POSSONO , IN CASO DI SERIO
DUBBIO , ESIGERE QUALSIASI ALTRA PROVA COMPLEMENTARE
ALLO SCOPO DI ASSICURARSI CHE L'INDICAZIONE DELL'ORIGINE
RISPONDE ESATTAMENTE ALLE NORME STABILITE DAL PRESENTE
REGOLAMENTO E ALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE PER LA SUA
APPLICAZIONE .
ARTICOLO 10
1 . I CERTIFICATI DI ORIGINE RELATIVI ALLE MERCI ORIGINARIE
DELLA COMUNITA E DA ESSA ESPORTATE DEVONO RISPONDERE
ALLE CONDIZIONI PREVISTE ALL'ARTICOLO 9 , PARAGRAFO
1 , LETTERE A ) E B ) .
2 . DETTI CERTIFICATI DI ORIGINE ATTESTANO CHE LE
MERCI SONO ORIGINARIE DELLA COMUNITA .
TUTTAVIA , QUANDO LE NECESSITA DEL COMMERCIO DI ESPORTAZIONE
LO ESIGONO , ESSI POSSONO ATTESTARE CHE TALI MERCI
SONO ORIGINARIE DI UNO STATO MEMBRO .
IN OGNI CASO , LA CERTIFICAZIONE DI ORIGINE DELLA
COMUNITA E LA SOLA AMMESSA QUANDO LE CONDIZIONI PREVISTE
ALL'ARTICOLO 5 RISULTANO SODDISFATTE SOLTANTO SE SI
TIENE CONTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE IN MODO CUMULATIVO
IN PIU STATI MEMBRI .
3 . GLI STATI MEMBRI ADOTTANO TUTTE LE MISURE APPROPRIATE
AFFINCHE , AL PIU TARDI ALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO
, I CERTIFICATI DI ORIGINE EMESSI DALLE LORO AUTORITA
O DAI LORO ORGANISMI ABILITATI , SIANO RILASCIATI
, NELLA MISURA IN CUI NON VI SI OPPONGANO LE NECESSITA
DEL COMMERCIO DI ESPORTAZIONE , ALLE CONDIZIONI PREVISTE
NELL'ALLEGATO II DEL PRESENTE REGOLAMENTO .
ARTICOLO 11
OGNI STATO MEMBRO INFORMA LA COMMISSIONE DELLE MISURE
ADOTTATE DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DEL PRESENTE REGOLAMENTO , NONCHE DI QUALSIASI PROBLEMA
CHE TALE APPLICAZIONE SOLLEVA . LA COMMISSIONE COMUNICA
IMMEDIATAMENTE TALI INFORMAZIONI AGLI ALTRI STATI
MEMBRI .
ARTICOLO 12
1 . E ISTITUITO UN COMITATO DELL'ORIGINE , IN APPRESSO
DENOMINATO IL " COMITATO " , COMPOSTO DA
RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI E PRESIEDUTO DA
UN RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE .
2 . IL COMITATO STABILISCE IL PROPRIO REGOLAMENTO
INTERNO .
ARTICOLO 13
IL COMITATO PUO ESAMINARE OGNI PROBLEMA RELATIVO ALL'APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO SOTTOPOSTOGLI DAL SUO PRESIDENTE ,
SIA SU INIZIATIVA DI QUEST'ULTIMO , SIA A RICHIESTA
DEL RAPPRESENTANTE DI UNO STATO MEMBRO .
ARTICOLO 14
1 . LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE
DEGLI ARTICOLI DA 4 A 7 , 9 E 10 SONO ADOTTATE SECONDO
LA PROCEDURA DEFINITA AI PARAGRAFI 2 E 3 .
2 . IL RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE PRESENTA AL
COMITATO UN PROGETTO DELLE DISPOSIZIONI DA ADOTTARE
. IL COMITATO FORMULA IL SUO PARERE IN MERITO A TALE
PROGETTO NEL TERMINE CHE IL PRESIDENTE PUO STABILIRE
IN RELAZIONE ALL'URGENZA DEI PROBLEMI IN CAUSA . IL
COMITATO SI PRONUNCIA A MAGGIORANZA DI DODICI VOTI
; AI VOTI DEGLI STATI MEMBRI E ATTRIBUITA LA PONDERAZIONE
DI CUI ALL'ARTICOLO 148 , PARAGRAFO 2 , DEL TRATTATO
. IL PRESIDENTE NON PARTECIPA AL VOTO .
3 . A ) LA COMMISSIONE ADOTTA LE DISPOSIZIONI PREVISTE
QUANDO ESSE SONO CONFORMI AL PARERE DEL COMITATO .
B ) QUANDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE NON SONO CONFORMI
AL PARERE FORMULATO DAL COMITATO O IN MANCANZA DI
PARERE , LA COMMISSIONE SOTTOPONE IMMEDIATAMENTE AL
CONSIGLIO UNA PROPOSTA RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI
DA PRENDERE . IL CONSIGLIO DELIBERA A MAGGIORANZA
QUALIFICATA .
C ) SE , AL TERMINE DI UN PERIODO DI TRE MESI A DECORRERE
DAL MOMENTO IN CUI LA PROPOSTA E PERVENUTA AL CONSIGLIO
, QUEST'ULTIMO NON HA DELIBERATO , LE DISPOSIZIONI
IN PAROLA SONO ADOTTATE DALLA COMMISSIONE .
ARTICOLO 15
QUANDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 , MODIFICANDO
QUELLE APPLICATE IN UNO STATO MEMBRO PER IL RILASCIO
DI CERTIFICATI D'ORIGINE ALL'ESPORTAZIONE , RISULTANO
PREGIUDIZIEVOLI AD UN'ATTIVITA ECONOMICA , LA COMMISSIONE
PUO AUTORIZZARE DETTO STATO , SE ESSO NE FA RICHIESTA
, A DIFFERIRE , PER UN PERIODO LIMITATO NON SUPERIORE
A UN ANNO A DECORRERE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE
DISPOSIZIONI IN PAROLA , L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
STESSE PER UN PRODOTTO DETERMINATO .
IL PRESENTE ARTICOLO E APPLICABILE PER UN PERIODO
DI CINQUE ANNI A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN
VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO .
ARTICOLO 16
IL PRESENTE REGOLAMENTO E APPLICABILE NEI DIPARTIMENTI
FRANCESI D'OLTREMARE .
ARTICOLO 17
IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 1 LUGLIO
1968 .
IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I
SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO
DEGLI STATI MEMBRI .
FATTO A LUSSEMBURGO , ADDI 27 GIUGNO 1968 .
PER IL CONSIGLIO
IL PRESIDENTE
E . FAURE
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI PETROLIFERI ( ARTICOLO 3 )
NUMERO DELLA TARIFFA
* DESIGNAZIONE DELLE MERCI
DOGANALE COMUNE
EX 27.07 B I * OLI AROMATICI ASSIMILATI AI SENSI DELLA
NOTA 2 DEL CAPITOLO 27 , DISTIL -
* LANTI PIU DI 65 % DEL LORO VOLUME FINO A 250 C (
COMPRESE LE MISCELE * DI BENZINA E DI BENZOLO ) ,
DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME CARBURANTI O COME
COMBUSTIBILI
27.09 * OLI GREGGI DI PETROLIO O DI MINERALI BITUMINOSI
27.10 * OLI DI PETROLIO O DI MINERALI BITUMINOSI (
DIVERSI DAGLI OLI GREGGI ) ;
* PREPARAZIONI NON NOMINATE NE COMPRESE ALTROVE CONTENENTI
IN PESO
* UNA QUANTITA DI OLIO DI PETROLIO O DI MINERALI BITUMINOSI
SUPERIORE
* OD UGUALE AL 70 % E DELLE QUALI DETTI OLI COSTITUISCONO
IL COMPONENTE BASE
27.11 * GAS DI PETROLIO E ALTRI IDROCARBURI GASSOSI
27.12 * VASELINA
27.13 * PARAFFINA , CERE DI PETROLIO O DI MINERALI
BITUMINOSI , OZOCERITE , CERA DI
* LIGNITE , CERA DI TORBA , RESIDUI PARAFFINOSI (
" GATSCH " , " SLACK WAX " , ECC
. ) ,
* ANCHE COLORATI
27.14 * BITUME DI PETROLIO , COKE DI PETROLIO E ALTRI
RESIDUI DEGLI OLI DI PETROLIO
* O DI MINERALI BITUMINOSI
27.15 * BITUMI NATURALI E ASFALTI NATURALI ; SCISTI
E SABBIE BITUMINOSI ; ROCCE
* ASFALTICHE
27.16 * MISCELE BITUMINOSE A BASE DI ASFALTO O DI
BITUME NATURALE , DI BITUME DI PETROLIO , DI CATRAME
MINERALE O DI PECE DI CATRAME MINERALE
* ( MASTICI BITUMINOSI , " CUT-BACKS " ,
ECC . )
29.01 A I * IDROCARBURI ACICLICI , DESTINATI AD ESSERE
UTILIZZATI COME CARBURANTI O
* COME COMBUSTIBILI
29.01 B II A ) * IDROCARBURI CICLOPARAFFINICI E CICLOOLEFINICI
, ALTRI , DESTINATI AD ESSERE
* UTILIZZATI COME CARBURANTI O COME COMBUSTIBILI
29.01 D I A ) * BENZOLO , TOLUOLO , XILOLI , DESTINATI
AD ESSERE UTILIZZATI COME CARBURANTI
* O COME COMBUSTIBILI
EX 34.03 A * PREPARAZIONI LUBRIFICANTI , CONTENENTI
OLI DI PETROLIO O DI MINERALI
* BITUMINOSI IN UNA PREPARAZIONE INFERIORE AL 70 %
IN PESO
EX 34.04 * CERE ARTIFICIALI , COMPRESE QUELLE SOLUBILI
NELL'ACQUA ; CERE PREPARATE
* NON EMULSIONATE E SENZA SOLVENTE ; A BASE DI PARAFFINA
, DI CERE DI
* PETROLIO O DI MINERALI BITUMINOSI , DI RESIDUI PARAFFINICI
38.14 B I A ) * PREPARAZIONI ANTIDETONANTI , INIBITORI
DI OSSIDAZIONE , ADDITIVI PEPTIZ -
* ZANTI , ADDITIVI PER LA VISCOSITA , ADDITIVI CONTRO
LA CORROSIONE ED ALTRI
* ADDITIVI SIMILI PER OLI MINERALI , ALTRI , PER LUBRIFICANTI
, CONTENENTI OLI
* DI PETROLIO O DI MINERALI BITUMINOSI
38.19 E * MISCELE DI ALCHILENI
ALLEGATO
DISPOSIZIONI RELATIVE AL RILASCIO DEI CERTIFICATI
D'ORIGINE
1 . IL CERTIFICATO D'ORIGINE E RILASCIATO SU DOMANDA
SCRITTA DELL'INTERESSATO .
SE LE CIRCOSTANZE LO GIUSTIFICANO ED IN PARTICOLARE
SE L'INTERESSATO INTRATTIENE REGOLARI CORRENTI DI
ESPORTAZIONE , GLI STATI MEMBRI POSSONO RINUNCIARE
A RICHIEDERE UNA DOMANDA PER OGNI OPERAZIONE DI ESPORTAZIONE
, A CONDIZIONE CHE SIA GARANTITO IL RISPETTO DELLE
DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO .
2 . IL MODULO DELLA DOMANDA E STAMPATO NELLA LINGUA
O IN UNA O PIU DELLE LINGUE UFFICIALI DELLO STATO
MEMBRO DI ESPORTAZIONE . IL MODULO DEL CERTIFICATO
D'ORIGINE E STAMPATO IN UNA O PIU DELLE LINGUE UFFICIALI
DELLA COMUNITA O , SECONDO GLI USI E LE NECESSITA
COMMERCIALI , IN QUALSIASI ALTRA LINGUA .
3 . I MODULI DELLA DOMANDA E DEL CERTIFICATO D'ORIGINE
SONO COMPILATI A MACCHINA O A MANO , IN UNA DELLE
LINGUE UFFICIALI DELLA COMUNITA O , SECONDO GLI USI
E LE NECESSITA COMMERCIALI , IN QUALSIASI ALTRA LINGUA
. QUALORA I MODULI SIANO COMPILATI A MANO , DEVE FARSI
USO DELL'INCHIOSTRO E DELLA SCRITTURA A STAMPATELLO
.
4 . IL CERTIFICATO DEVE AVERE IL FORMATO DI CM 21
PER 30 ED ESSERE STAMPATO SU CARTA COLLATA PER SCRITTURE
NON CONTENENTE PASTA MECCANICA , DEL PESO MINIMO DI
GRAMMI 64 AL M2 . IL CERTIFICATO DEVE AVERE UN FONDO
ARABESCATO DI COLORE GIALLOGNOLO , IN MODO DA FAR
APPARIRE QUALSIASI FALSIFICAZIONE CON MEZZI MECCANICI
O CHIMICI .
5 . GLI STATI MEMBRI POSSONO RISERVARSI LA STAMPA
DEI CERTIFICATI OPPURE AFFIDARNE IL COMPITO A TIPOGRAFIE
DA ESSI AUTORIZZATE . IN QUEST'ULTIMO CASO , CIASCUN
MODULO DEVE COMPORTARE UN RIFERIMENTO ALL'AUTORIZZAZIONE
ED IL SEGNO DISTINTIVO ATTRIBUITO ALLA TIPOGRAFIA
.
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2 - Regolamento (CEE) n. 553/81 della Commissione,
del 12 febbraio 1981, riguardante il certificato di
origine e la relativa domandaGazzetta ufficiale n.
L 059 del 05/03/1981 PAG. 0001
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Non più in vigore (abrogato da Reg. CEE 2454/93)
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 553/81 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 1981 riguardante il certificato di
origine e la relativa domanda
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità
economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio
, del 27 giugno 1968 , riguardante la definizione
comune della nozione di origine delle merci ( 1 )
, in particolare l ' articolo 14 ,
considerando che , il regolamento ( CEE ) n . 802/68
dispone all ' articolo 10 che i certificati di origine
relativi alle merci originarie ed esportate dalla
Comunità devono ottemperare alle condizioni
fissata all ' articolo 9 di detto regolamento ;
considerando che , ai fini dell ' asservanza di dette
disposizioni su base uniforme , la Commissione ha
stabilito , con regolamento ( CEE ) n . 582/69 ( 2
) , il formulario del certificato di origine e della
relativa domanda ; che i formulari sono stati successivamente
modificati con regolamento ( CEE ) n . 518/72 ( 3
) ; che , tuttavia , anche questa versione modificata
non corrisponde più alle norme internazionali
più recenti ; che , in particolare , essa non
è conforme al formulario-quadro raccomandato
dalla Commissione economica per l ' Europa a Ginevra
per i documenti utilizzati nel commercio estero ;
che , per tener conto di detta raccomandazione , è
opportuno adattare il formulario del certificato di
origine e della relativa domanda al formulario-quadro
;
considerando che il regolamento ( CEE ) n . 582/69
prevedeva inoltre che le autorità e gli organismi
abilitati degli Stati membri devono conservare gli
originali delle domande di certificati d ' origine
per un periodo minimo di tre anni ;
considerando che l ' esperienza ha dimostrato che
da un lato un termine piu breve per la conservazione
della domande di certificati d ' origine si rivela
sufficiente e che d ' altronde i documenti commerciali
sono sempre più conservati sotto forma di copie
anche ridotte ;
considerando che è pertanto opportuno limitare
il termine di conservazione delle domande a un periodo
minimo di due anni e , allo stesso tempo , consentire
, a certe condizioni , la conservazione delle domande
sotto forma di copie , anche ridotte ;
considerando che , poichù il presente regolamento
è destinato a sostituire i regolamenti ( CEE
) n . 582/69 e ( CEE ) n . 518/72 , detti regolamenti
devono essere abrogati ;
considerando che , per permettere l ' esaurimento
delle riserve di formulari esistenti , l ' uso congiunto
di formulari del nuovo e del precedente modello deve
essere autorizzato per un certo periodo ;
considerando che le misure previste dal presente regolamento
sono conformi al parere del comitato dell ' origine
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . I certificati d ' origine relativi alle merci
originarie della Comunità o di una degli Stati
membri e destinate ad essere esportare dalla Comunità
, nonchù le relative domande , devono , alle
condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del regolamento
( CEE ) n . 802/68 , essere compilati si formulari
conformi ai modelli allegati al presente regolamento
.
2 . Su ogni certificato e ogni domanda deve essere
riportato lo stesso numero di serie destinato ad individuarli
. All ' atto del rilascio dei certificati , le autorità
nazionali competenti possono apporvi un numero di
rilascio . Se le necessità del commercio di
esportazione lo richiedono , possono essere rilasciate
, oltre al certificato , una o più copie .
Articolo 2
Le autorità nazionali competenti determinato
le indicazioni supplementari da fornire eventualmente
nella domanda . Tali indicazioni supplementari devono
essere limitate al minimo necessario .
Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni
da esso adottate in virtù del comma precedente
. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni
agli altri Stati membri .
Articolo 3
Le autorità o gli organismi abilitati degli
Stati membri che anno rilasciato i certificati d '
origine devono conservare le relative domande per
un periodo minimo di due anni .
Tuttavia , le domande possono anche essere conservate
sotto forma di copie a condizione che ad esse possa
essere attribuito lo stesso valore probatorio nella
legislazione dello Stato membro interessato .
Articolo 4
I regolamenti ( CEE ) n . 582/69 e ( CEE ) n . 518/72
sono abrogati .
Tuttavia , i formulari conformi ai modelli allegati
al regolamento ( CEE ) n . 518/72 possono continuare
ad essere utilizzati fino al 31 marzo 1983 .
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1°
aprile 1981 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti
i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 12 febbraio 1981 .
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 79 del 31 . 3 . 1969 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 67 del 20 . 3 . 1972 , pag . 25 .
ALLEGATO
Tabelle : vedi G . U .
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3
- REGOLAMENTO (CEE) N. 456/91 DEL CONSIGLIO del 25
febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n.
802/68 relativo alla definizione comune della nozione
di origine delle merci
Gazzetta ufficiale n. L 054 del 28/02/1991
PAG. 0004
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non più in vigore
REGOLAMENTO (CEE) N. 456/91 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio
1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 802/68 relativo
alla definizione comune della nozione di origine delle
merci
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità
economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 802/68 (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1769/89
(2), non si applica ai prodotti petroliferi elencati
nell'allegato I;
considerando che, in mancanza di una definizione comune
dell'origine dei prodotti petroliferi, gli Stati membri
applicano le disposizioni della loro normativa nazionale;
che dette disposizioni differiscono tra di loro e
possono dar luogo a risultati diversi per quanto riguarda
l'applicazione di dazi doganali o di misure e strumenti
della politica commerciale;
considerando che, ai fini del completamento del mercato
interno entro il 31 dicembre 1992, appare essenziale
armonizzare tali disposizioni;
considerando che il modo più appropriato di
armonizzare dette disposizioni consiste nel rendere
applicabile ai prodotti petroliferi in questione il
regolamento (CEE) n. 802/68,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (CEE)
n. 802/68 sono soppressi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee. Il presente regolamento
è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1991. Per
il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag.
1. (2) GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 11.
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4 - Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,
del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale
comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 19/10/1992 pag. 0001
- 0050
Estratto pag. 8-9
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CAPITOLO 2
ORIGINE DELLE MERCI
Sezione 1
Origine non preferenziale delle merci
Articolo 22
Gli articoli da 23 a 26 definiscono l'origine non
preferenzialedelle merci per:
a) l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità
europee, escluse le misure di cui all'articolo 20,
paragrafo 3, lettere d) ed e);
b) l'applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie
stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel
quadro degli scambi di merci;
c) la compilazione e il rilascio dei certificati d'origine.
Articolo 23
1. Sono originarie di un paese le merci interamente
ottenute in tale paese.
2. Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono:
a) i prodotti minerali estratti in tale paese;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi
allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti
estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali
di un paese, da navi immatricolate o registrate in
tale paese e battenti bandiera del medesimo;
g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando
prodotti di cui alla lettera f), originari di tale
paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate
o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;
h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo
marino situato al di fuori delle acque territoriali,
sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi
per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
i) i rottami e i residui risultanti da operazioni
manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché
siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente
al recupero di materie prime;
j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci
di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati,
in qualsiasi stadio essi si trovino.
3. Per l'applicazione del paragrafo 2, la nozione
di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.
Articolo 24
Una merce alla cui produzione hanno contribuito due
o più paesi è originaria del paese in
cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione
sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata
in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia
conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo
od abbia rappresentato una fase importante del processo
di fabbricazione.
Articolo 25
Una trasformazione o lavorazione per la quale è
accertato o per la quale i fatti constatati giustificano
la presunzione che sia stata effettuata per eludere
le disposizioni applicabili nella Comunità
alle merci di determinati paesi, non può in
alcun modo essere considerata come conferente, ai
sensi dell'articolo 24, alle merci così ottenute
l'origine del paese in cui è effettuata.
Articolo 26
1. La normativa doganale o altre normative comunitarie
specifiche possono prevedere che l'origine delle merci
debba essere comprovata mediante presentazione di
un documento.
2. Nonostante la presentazione di detto documento
l'autorità doganale può richiedere,
in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare
per accertarsi che l'origine indicata risponda alle
regole stabilite dalla normativa comunitaria.
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5
- Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del
2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione
del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce
il codice doganale comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 253 del 11/10/1993 pag. 0001
- 0766
Estratto pag. 16 – 19
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TITOLO
IV
ORIGINE DELLE MERCI
CAPITOLO 1
Origine non preferenziale
Sezione 1
Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine
Articolo 35
Le disposizioni del presente capitolo determinano sia
per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione
XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti
diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti,
le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate
rispondenti ai criteri dell'articolo 24 del codice e
che conferiscono a detti prodotti il carattere originario
del paese in cui sono state effettuate.
Per «paese» s'intende, secondo il caso,
un paese terzo, oppure la Comunità.
Sottosezione 1
Materie tessili e loro manufatti della sezione XI della
nomenclatura combinata
Articolo 36
Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione
XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa,
definita all'articolo 37 seguente, è considerata
una lavorazione o una trasformazione che conferisce
il carattere originario a titolo dell'articolo 24 del
codice.
Articolo 37
Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni
o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare
i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata
diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non
originari utilizzati.
Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'allegato 10
si possono considerare complete soltanto le trasformazioni
particolari che figurano nella colonna 3 di detto allegato,
in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, che
vi sia o meno un cambiamento di voce doganale.
Le modalità d'applicazione delle regole contenute
in detto allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive
di cui all'allegato 9.
Articolo 38
Per l'applicazione del precedente articolo si considerano
sempre insufficienti a conferire il carattere originario
le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia
o meno cambiamento di voce tariffaria:a) le manipolazioni
destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti
tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione,
spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate
e operazioni affini); b) le semplici operazioni di spolveratura,
vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi
compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura,
riduzione in pezzi;
c) i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni
di partite;
ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice
collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc.,
e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio
di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;
e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire
un prodotto completo;
f) il cumulo di due o più operazioni indicate
alle lettere da a) ad e).
Sottosezione 2
Prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti
della sezione XI della nomenclatura combinata
Articolo 39
Per i prodotti ottenuti, elencati nell'allegato 11,
sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono
il carattere originario ai sensi dell'articolo 24, del
codice, le lavorazioni o trasformazioni che figurano
nella colonna 3 di detto allegato.
Le modalità di applicazione delle regole contenute
in detto allegato 11 sono illustrate nelle note introduttive
di cui all'allegato 9.
Sottosezione 3
Disposizioni comuni per tutti i prodotti
Articolo 40
Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta
acquisito il carattere originario, sempre che il valore
dei materiali non originari utilizzati non superi una
determinata percentuale del prezzo franco fabbrica dei
prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata
nel modo seguente:
- per «valore» si intende il valore in dogana
al momento dell'importazione dei materiali non originari
utilizzati o, se questo non è noto o non può
essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto
per questi materiali nel paese di trasformazione;
- per «prezzo franco fabbrica» s'intende
il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto
ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che è,
o può essere, restituita al momento dell'esportazione
di tale prodotto;
- per «valore acquisito grazie ad operazioni di
montaggio» s'intende l'aumento del valore risultante
dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa
qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e,
eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del
paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi
l'utile e le spese generali sostenute in detto paese
per le operazioni di cui sopra.
Sezione 2
Disposizioni d'applicazione relative ai pezzi di ricambio
Articolo 41
I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale,
una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente
immessi in libera pratica o esportati sono considerati
della stessa origine del materiale, della macchina,
dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché
sussistano le condizioni contemplate nella presente
sezione.
Articolo 42
La presunzione di cui all'articolo precedente è
ammessa soltanto:
- se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione,
- se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali
allo stadio della produzione del materiale, della macchina,
dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola
l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese
di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio
o al veicolo di cui sopra.
Articolo 43
Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono:
a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure
veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni
XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata;
b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli
che contemporaneamente:
- costituiscono elementi in mancanza dei quali non può
essere assicurato il buon funzionamento delle merci
di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera
pratica o esportate,
- sono caratteristici di queste merci, e
- sono destinati alla loro manutenzione normale e a
sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi
inutilizzabili.
Articolo 44
Allorché si presenta alle autorità competenti
o agli organismi abilitati degli Stati membri una domanda
di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali
di cui all'articolo 41, il certificato e la relativa
domanda devono contenere nella casella n. 6 («n.
d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli;
designazione delle merci») la dichiarazione dell'interessato
che le merci ivi menzionate sono destinate alla normale
manutenzione di un materiale, di una macchina, di un
apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati
e l'indicazione precisa del materiale, della macchina,
dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra.
D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile,
i dati relativi al certificato d'origine con il quale
sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio
o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio
(autorità che ha rilasciato il certificato, numero
e data dello stesso).
Articolo 45
Quando l'origine dei pezzi di ricambio essenziali di
cui all'articolo 41 deve essere giustificata ai fini
dell'immissione in libera pratica nella Comunità
con la presentazione di un certificato d'origine, questo
deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 44.
Articolo 46
Le autorità competenti degli Stati membri possono
esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione
delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare:
- la presentazione della fattura o della copia della
fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio
o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica
o esportati;
- la presentazione del contratto, della copia del contratto,
o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna
avviene nel quadro della normale manutenzione.
Sezione 3
Disposizioni d'applicazione relative ai certificati
di origine
Sottosezione 1
Disposizioni relative ai certificati generali di origine
Articolo 47
Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata
all'importazione con la presentazione di un certificato
di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti
condizioni:
a) essere compilato da un'autorità o da un organismo
che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente
abilitato dal paese di rilascio;
b) recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione
della merce cui si riferisce, in particolare:
- la quantità, la natura, i contrassegni ed i
numeri dei colli,
- il tipo di prodotto,
- il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia,
queste indicazioni possono essere sostituite da altre,
quali il numero o il volume, quando il prodotto è
soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto
oppure quando non è possibile stabilirne il peso
o quando normalmente lo si identifichi con queste altre
indicazioni,
- il nome dello speditore;
c) comprovare, senza ambiguità, che la merce
cui si riferisce è originaria di un determinato
paese.
Articolo 48
1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità
competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri
devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo
47, lettere a) e b).
2. I certificati e le relative domande devono essere
compilati sui formulari il cui modello figura all'allegato
12.
3. Detti certificati di origine attestano che le merci
sono originarie della Comunità.
Tuttavia, quando le necessità del commercio di
esportazione lo esigano, essi possono attestare che
tali merci sono originarie di uno Stato membro determinato.
Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice
risultino soddisfatte soltanto con una serie di operazioni
effettuate in vari Stati membri, è ammessa unicamente
la certificazione di origine della Comunità.
Articolo 49
Il certificato d'origine è rilasciato su domanda
scritta dell'interessato.
Se le circostanze lo giustificano, in particolare se
l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione,
gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una
domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione
che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia
di origine.
È possibile rilasciare una o più copie
supplementari del certificato di origine quando ciò
sia giustificato da esigenze commerciali.
Per le copie devono essere utilizzati i formulari il
cui modello figura nell'allegato 12.
Articolo 50
1. Il formato del certificato è di 210 ×
297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5
mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.
La carta da usare è collata bianca per scritture,
non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64
g/m2 o di 25-30 g/m2 quando trattasi di carta per posta
aerea. Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato
di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione
eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Il formulario di domanda è stampato nella
lingua o in una o più lingue ufficiali dello
Stato membro di esportazione. Il formulario del certificato
d'origine è stampato in una o più lingue
ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e
le necessità commerciali, in qualsiasi altra
lingua.
3. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei
formulari dei certificati d'origine oppure affidarla
a ditte da loro all'uopo autorizzate. In quest'ultimo
caso su ogni formulario di certificato deve apparire
un riferimento all'autorizzazione in causa. Ogni certificato
d'origine reca il nome e l'indirizzo della tipografia
oppure una sigla che ne permette l'identificazione.
Inoltre, esso reca un numero di serie, stampato od apposto
con un timbro, destinato ad individuarlo.
Articolo 51
I formulari di domanda del certificato d'origine sono
compilati a macchina o a mano, in stampatello, in maniera
identica, in una delle lingue ufficiali della Comunità
o, secondo gli usi e le necessità commerciali,
in qualsiasi altra lingua.
Articolo 52
Su ciascuno dei certificati di origine di cui all'articolo
48 deve figurare un numero di serie destinato ad individuarlo.
Lo stesso numero deve figurare anche sulla domanda di
certificato e su tutte le copie dello stesso.
Inoltre, le autorità competenti o gli organismi
abilitati degli Stati membri possono numerare questi
documenti secondo l'ordine di rilascio.
Articolo 53
Le autorità competenti degli Stati membri determinano
le indicazioni supplementari da fornire eventualmente
nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono
essere limitate allo stretto necessario.
Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni
da esso adottate in virtù del comma precedente.
La Commissione comunica immediatamente tali informazioni
agli altri Stati membri.
Articolo 54
Le autorità competenti o gli organismi abilitati
degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati
d'origine devono conservare le relative domande per
almeno due anni.
Tuttavia, le domande possono anche essere conservate
sotto forma di copie a condizione che ad esse possa
essere attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione
dello Stato membro in causa.
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