ENTE
GARANTE
THE MALTA
CHAMBER OF COMMERCE, ENTERPRISE AND INDUSTRY
EXCHANGE BUILDINGS,
REPUBLIC STREET
VALLETTA VLT
1117
DATA
DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE
15 MARZO 1989
TERRITORIO
DOGANALE
maltA
CAMPO
DI APPLICAZIONE
- MATERIALE PROFESSIONALE
- FIERE E MOSTRE
- CONVENZIONE DI ISTANBUL COMPRENSIVA DI TUTTI GLI
ALLEGATI (CON RISERVE RELATIVE AGLI ALLEGATI A, B1,
B3, B5, B6, B8, B9, C, D, E)
- CAMPIONI COMMERCIALI (CON LIMITAZIONI IMPOSTE DALL'ORDINAMENTO
DOGANALE LOCALE)
LINGUA
ITALIANO
E Inglese (LE AUTORITA' DOGANALI SI
RISERVANO IL DIRITTO DI RICHIEDERE UNA TRADUZIONE QUALORA
IL CARNET ATA SIA STATO COMPILATO IN UN'ALTRA LINGUA)
UFFICI
DOGANALI AUTORIZZATI
Tutti
gli Uffici doganali SONO AUTORIZZATI AD ESEGUIRE OPERAZIONI
CON IL CARNET ATA DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:15.
OLTRE
TALE ORARIO, LE OPERAZIONI DOGANALI SONO ESEGUITE A
PAGAMENTO E PREVIA RICHIESTA ALLE AUTORITA' DOGANALI
LOCALI
OPERAZIONI
DI TRANSITO
Le operazioni
di transito non sono accettate
OPERAZIONI
IN TRAFFICO POSTALE
LE OPERAZIONI
IN TRAFFICO POSTALE NON SONO ACCETTATE
CARNET
ATA SOSTITUTIVO
IL
CARNET ATA SOSTITUTIVO VIENE ACCETTATO
TASSA
DI REGOLARIZZAZIONE
LA TASSA DI REGOLARIZZAZIONE
NON VIENE RICHIESTA SE, IN CASO DI CONTESTAZIONE, VIENE
PRESENTATA UNA PROVA ALTERNATIVA ALLA RIESPORTAZIONE
(REIMPORTAZIONE O CERTIFICATO DI PRESENZA)
CONDIZIONI
PARTICOLARI
L'AMMISSIONE
TEMPORANEA DELLE MERCI E' AMMESSA PER UN PERIODO DI
TRE MESI
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